ISA: il contraddittorio che serve ma non c’è

Salvo interventi di natura politica da parte dell’Esecutivo che verrà (ma non sembra sia aria…), gli ISA sono destinati ad essere applicati per il periodo d’imposta 2018: e con l’imminente scadenza per il versamento delle imposte, occorre già guardare avanti per quanto riguarda l’applicazione della nuova pagella fiscale.

Mi riferisco all’utilizzo che, nel prossimo futuro, faranno dello strumento e delle sue risultanze l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza (quest’ultima, ovviamente, soltanto per quanto riguarda le attività di controllo).

ISA senza contraddittorio preventivo

In proposito la norma è chiara: l’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, al comma 14 sancisce testualmente che “L’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”, delineando così, per gli ISA, un ruolo di comprimario nella prossima attività di controllo e di accertamento.

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