L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E del 1° giugno 2023, ha diffuso i chiarimenti sull’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) applicabili al periodo d’imposta 2022.
Si tratta del tradizionale documento di prassi che fa il punto sulle novità legislative (a dir vero poche quest’anno) che si sono susseguite nei mesi scorsi e che impattano sulla campagna dichiarativa di quest’anno.
Inoltre, vengono illustrate le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA.
Una parte residuale del documento è destinata ad una rapida rassegna delle attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono effettuare per l’applicazione degli stessi.
Su quest’ultimo aspetto non ci sono novità di rilievo, per cui, di seguito, ci si soffermerà sull’analisi delle novità, rimandando alle regole già note, gli aspetti prettamente operativi relativi alla compilazione e trasmissione dei dati da indicare nell’apposita modulistica.
A proposito della modulistica, però, va ricordato che da quest’anno sono cambiati i termini per l’approvazione della stessa.
Infatti, il c.d. “Decreto Semplificazioni” (D.L. art. 11 D.L. n. 73/2022) ha stabilito che i modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap sono approvati con provvedimento amministrativo, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
Poiché l’approvazione del modello Redditi ha effetti diretti sugli ISA, che vanno allegati ad esso, ciò, di fatto, ha dilatato le tempistiche di elaborazione degli stessi indici.
A ciò, tra l’altro, si è aggiunta una ulteriore norma, introdotta sempre dal decreto Semplificazioni, con la quale è stato disposto che gli ISA sono approvati con decreto ministeriale, non più entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo.
Tenendo conto di questo nuovo quadro normativo, da più parti, è stata avanzata l’ipotesi, che però, fino ad oggi non ha avuto alcun riscontro, di una proroga dei termini.
Modifiche agli ISA
Una prima novità da segnalare riguarda l’estensione, anche all’anno 2022, dell’elaborazione di specifiche metodologie correttive per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché per individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA.
Pertanto, sono stati estese, anche ai periodi d’imposta 2021 e 2022, le cautele già previste per il periodo d’imposta 2020, al fine di non basare l’analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di affidabilità del contribuente relativo ad una sola annualità che potrebbe essere caratterizzata dagli effetti economici negativi causati dagli eventi di natura straordinaria di questi ultimi anni.
Inoltre, è stata posta in essere un’attività di revisione straordinaria che ha interessato tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022, finalizzate ad adeguare gli stessi, come avvenuto per i precedenti anni 2020 e 2021, alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere conto sia del perdurare degli effetti del COVID-19 sia, con specifico riferimento al 2022, agli effetti degli accadimenti straordinari legati alla guerra in corso in Ucraina ed alla conseguente crisi economica che ne è scaturita.
Bollino di affidabilità fiscale
Una delle più importanti novità fiscali che impattano sulla disciplina degli ISA riguarda l’introduzione di un nuovo beneficio premiale che va ad aggiungersi a quelli già noti.
In sintesi, intervenendo sulla norma in materia di contenzioso tributario (art. 5 D.Lgs. n. 546/1992) che subordina la sospensione dell’atto impugnato alla prestazione di apposita garanzia, è stato previsto che tale garanzia non è richiesta per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”.
Questi contribuenti vengono identificati come coloro i quali hanno conseguito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
Nella circolare si evidenzia che tale nuova premialità non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno, individui le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici.
Ciò in quanto la norma che lo ha introdotto (art. 2 Legge n. 130/2022) ha individuato tale soglia.
Nuova causa di esclusione
Il D.M. 28 aprile 2023, oltre alla previsione di specifici interventi sulla metodologia degli indici, ha introdotto un’ulteriore causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.
Ciò per tener conto della contrazione dei margini (individuali e settoriali) subita dagli operatori economici, nel periodo d’imposta 2022, rispetto al periodo di imposta 2021.
Come evidenzia l’Agenzia nella circolare, l’accesso a tali correttivi non sarebbe, pertanto, possibile per quei contribuenti per i quali la contrazione in argomento non risultasse misurabile (soggetti che aprono la partita IVA nel periodo d’imposta 2021).
Va comunque ricordato che non cambia nulla a livello operativo: infatti, i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di tale nuova causa di esclusione, individuata dal codice 15 all’interno dei modelli REDDITI 2023, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA.
Esclusione per gli Enti del Terzo settore
Rimanendo sulle cause di esclusione va, infine, ricordato che la normativa specifica sul “Terzo Settore” (D.Lgs. n. 117/2017) ha previsto espressamente l’esclusione dall’applicazione degli ISA:
a) degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs. n. 117/2017;
b) delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del medesimo D.Lgs.;
c) delle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017.