Salvo sorprese dell’ultima ora e nonostante la constatata ed evidente imperfezione degli indici e la tardiva adozione degli strumenti attuativi, gli ISA dovranno essere regolarmente applicati. E questo a dispetto delle iniziative – più o meno incisive – adottate dai Garanti dei contribuenti. In questa già tormentata vicenda, da ultimo la circolare n. 20/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha aggiunto un’ulteriore criticità: in sostanza, la circolare riconosce alle Entrate la possibilità di una rettifica postuma del dichiarato in chiave penalizzante, inibendo, invece, al contribuente ogni modifica dichiarativa a proprio favore finalizzata al raggiungimento dei benefici premiali. Una nuova ingiustizia del Fisco?
In ogni caso, anche perché in questo Paese le dimissioni quasi mai vengono rassegnate per non correre il rischio, come paventava Giulio Andreotti, che possano anche essere accettate, tutti rimarranno al loro posto.
D’altro canto, secondo quanto afferma un rappresentante associativo dei Garanti, essi non sono stati inadempienti ai loro doveri istituzionali e quindi le loro dimissioni, anche se come gesto simbolico o di protesta, non avrebbero alcun senso.
Viceversa, si aggiunge in una nota, essi si sono mossi nell’ambito dei poteri (limitati) che lo Statuto del contribuente loro attribuisce e si ricorda nel documento che ai Garanti non è consentito andare oltre.
Ovviamente, però, nessuno aveva mai immaginato che i Garanti dovessero trasformarsi in avanguardie rivoluzionarie, ma in molti comunque ritenevamo che essi avrebbero avuto il potere-dovere di uscire da quel guscio entro il quale essi stessi si sono rinchiusi e fatti dimenticare dai contribuenti, per rivendicare con maggiore fermezza la necessità di tutela dei diritti dei cittadini chiamati a doveri tributari avvertiti come iniqui.
Ancorandosi, invece, anche in questa vicenda tributaria ad un ruolo irrilevante e di pura testimonianza, i Garanti ritengono di aver adottato ogni idonea iniziativa e di aver già sufficientemente prospettato le conseguenze negative che si verificherebbero nei rapporti fra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria in questa surreale evoluzione estiva degli ISA.
A questo punto, salvo sorprese dell’ultima ora e nonostante la constatata ed evidente imperfezione degli indici e la tardività dell’adozione degli strumenti attuativi, gli ISA dovranno essere regolarmente applicati e l’unica magra consolazione dei commercialisti sarà quella di aver incassato una solidarietà formale del Garante del contribuente per l’ingiustizia perpetrata dal Fisco.
In questa tormentata vicenda, però, anche la recentissima circolare n. 20/E ha aggiunto un’ulteriore criticità che potrebbe fornire ulteriori spunti di riflessione per chiunque che non si fosse rassegnato definitivamente all’inerzia nel denunciare le prevaricazioni tributarie.
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Esonero dal visto di conformità e modifica del punteggio ISA
In tema, infatti, di esonero dal visto di conformità e modifica del punteggio ISA, nella circolare n. 20/E del 2019 (punto 7.2) si afferma che può verificarsi il caso che, ad un contribuente, l’ISA attribuisca un voto almeno pari a 8 facendo venire meno l’obbligo del visto di conformità per la compensazione di crediti d’imposta entro il limite di 20.000/50.000 euro.
A quel punto, al Fisco viene chiesto di chiarire cosa succederebbe se, dopo la compensazione senza apposizione del visto, per un qualsiasi motivo (errore, dichiarazione integrativa, lettera di compliance, accertamento, etc.) il voto attribuito scendesse sotto il valore di 8.
Sul punto, le Entrate rispondono che il riconoscimento dei benefici premiali a seguito dell’attribuzione del punteggio di affidabilità necessario all’ottenimento degli stessi, è vincolato all’esito dell’applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari: laddove, quindi, il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti, per il Fisco non potrà ritenersi legittimo il godimento di alcun beneficio.
In altri termini si afferma che, in caso di evento che modifichi in peius il voto originario, si potrà decadere dai benefici premiali e, nello specifico, l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a 5.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità sarà sanzionato come omesso versamento (30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione).
Diversamente invece, nel caso di postume modifiche dichiarative a favore da parte del contribuente che incidano anche sul punteggio ISA in modo più favorevole, si afferma che di ciò non se ne potrà tenere conto ai fini del raggiungimento dei benefici premiali.
In altri termini, in questa ennesima conferma di una visione disarmonica, squilibrata e non reciproca del rapporto fiscale, alle Entrate sarà consentita la possibilità di una rettifica postuma del dichiarato in chiave penalizzante, mentre al contribuente sarà inibita ogni modifica dichiarativa a proprio favore finalizzata al raggiungimento di benefici premiali.
Beato, allora, il Paese che non ha bisogno di Garanti ed in cui vi è un’Amministrazione finanziaria che li rende superflui.
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