L’anno di inizio attività che risulta in Anagrafe tributaria viene utilizzato, in fase di applicazione degli ISA, come indicatore di anomalia dell’analogo dato dichiarato dal contribuente nel frontespizio del modello ISA. La mancata coincidenza tra le due informazioni comporta l’applicazione dell’indicatore di anomalia, che assume un valore pari a 1, con sensibili ricadute sulla pagella fiscale del contribuente. L’ipotesi sembra remota, ma nella pratica si può facilmente verificare. Ad esempio, nel caso in cui l’attività sia iniziata a fine anno, ma la richiesta di attribuzione della partita IVA venga effettuata, nei termini di legge, nei primi giorni dell’anno successivo.
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 20/E, riguardante l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo 2018. In particolare, sono stati resi ufficiali i chiarimenti forniti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali. Le risposte sono già state anticipate nel corso dei diversi incontri a cui ha partecipato l’Amministrazione finanziaria, ma ora sono state rese ufficiali con la diffusione della circolare.
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Il caso: l’anno di inizio attività
La risposta al quesito n. 3.5 ha affrontato il tema dell’indicatore di anomalia collegato all’anno di inizio attività. Nel caso posto dall’istante, l’indicatore assume un valore pari ad 1 e concorre sensibilmente alla riduzione del “voto finale” pari a 7,75 anziché a 10.
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