Iscrizione nel registro del tirocinio: non ammissibile con la laurea in scienze politiche

Con il pronto ordini n. 47 del 2024 il CNDCEC ha chiarito che la laurea in scienze politiche non è titolo di studio valido per l’iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio. Infatti, l’equiparazione di cui al DM 9 luglio 2009 non rileva ai fini dell’iscrizione nel registro del tirocinio, essendo solo operata ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 47 del 2024 in tema di tirocinio.

In particolare, con il quesito veniva chiesto se la laurea in scienze politiche sia titolo di studio valido per l’iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio.

Secondo l’ordinamento professionale vigente, costituiscono titoli di studio validi ai fini dell’iscrizione nel registro del tirocinio, sezione A (sez. Commercialisti e sez. Esperti contabili):

– il diploma di laurea specialistica della classe 64S-Scienze dell’economia (o della corrispondente laurea magistrale LM 56 ex D.M. n. 270/2004);
– il diploma di laurea specialistica della classe 84S-Scienze economico-aziendali (o della corrispondente laurea magistrale LM 77 ex D.M. n. 270/2004), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione della riforma universitaria in ottemperanza all’articolo 17, comma. 95, della legge n. 127/1997.

Pertanto, l’equiparazione di cui al DM 9 luglio 2009 non rileva ai fini dell’iscrizione nel registro del tirocinio, essendo solo operata ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

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