Approda in Gazzetta Ufficiale la legge 18 novembre 2024, n. 182 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge 18 novembre 2024, n. 182 di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
L’accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali.
Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di be
ni mobile o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
Le imposte su cui si applica la convenzione sono in particolare, in Cina:
– l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
– l’l’imposta sul reddito delle imprese.
In Italia:
– l’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF;
– l’imposta sul reddito delle società – IRES;
– l’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP,
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
L’accordo si applica anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituiti dopo la firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.
La legge entra in vigore dal 4 novembre 2024.
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