L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 415 del 3 agosto 2023 in tema di IVA per recupero del Vecchio mercato di quartiere sia alla realizzazione del nuovo mercato di quartiere.
L’art. 127quaterdecies) della medesima Tabella A, Parte terza, si applica l’aliquota agevolata del 10 per cento alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.
Pertanto, ai sensi della predetta disposizione, risultano agevolate in termini di aliquota IVA ridotta le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi agli interventi di cui alle lettere c) d) ed e) della citata legge n. 457 del 1978, ovvero agli interventi c.d. ”di recupero” consistenti rispettivamente:
– nel restauro e risanamento conservativo?
-nella ristrutturazione edilizia?
-nella ristrutturazione urbanistica.
Il citato articolo 31, lettere c), d) ed e), della legge n. 457 del 1978 è stato in seguito trasfuso nell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del richiamato Testo Unico sull’Edilizia
Il numero 127quinquies), della Tabella A, Parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 10 per cento, tra l’altro, per le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.
La legge n. 847 del 1964, a cui fa espresso riferimento il citato numero 127quinquies), come integrata dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie? in particolare, l’articolo 4 della menzionata legge n. 847 al secondo comma lettera c) ricomprende tra le opere di urbanizzazione secondaria «i mercati di quartiere».
Il concetto di ”quartiere” riferito a determinate opere quali i mercati, gli impianti sportivi e alle arre verdi va interpretato in senso logicoevolutivo, tenendo conto dell’attuale realtà urbanistica? pertanto, le opere di urbanizzazione secondaria devono essere qualificate di ”quartiere” non solo nel caso siano destinate a essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell’intera popolazione di un centro abitato.
Ciò al fine di non limitare l’applicazione del beneficio fiscale unicamente alle opere realizzate in quei Comuni che prevedono espressamente la suddivisione dei loro territori in quartieri.
All’intervento di recupero (ristrutturazione edilizia) del ”vecchio mercato”, può applicarsi l’IVA nella misura agevolata del 10 per cento ai sensi del citato numero 127quaterdecies) della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 sempreché abbia le caratteristiche delineate sia dal richiamato articolo 3, lettera d) del Testo Unico sull’Edilizia sia dalla circolare n. 57 del 1998.
A tal fine, occorrerà avere riguardo al titolo abilitativo.
Alla realizzazione di un ”nuovo mercato” di quartiere, può applicarsi l’IVA nella misura agevolata del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dei citati numeri 127quinquies e 127septies) della Tabella A, parte terza, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Detta aliquota agevolata si applica a prescindere dalla circostanza che la medesima struttura andrà a ospitare per un periodo limitato di tre anni gli operatori del ”vecchio mercato” (oggetto dei predetti interventi di ristrutturazione edilizia) e che al termine del periodo di utilizzo verrà ricollocata in prossimità di un altro e diverso mercato di quartiere al fine di provvedere al medesimo intervento di ristrutturazione. Infatti, ciò che rileva al fine della qualificazione dell’opera (mercato di quartiere) come ”opera di urbanizzazione secondaria” è la circostanza che la stessa sia destinata al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare e che sia diretta a innalzare il livello qualitativo dei residenti di un determinato centro abitato.