Iva al 5% per dispositivi di sicurezza anti–abbandono in auto
- 28 Aprile 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Se i dispositivi di sicurezza anti–abbandono in auto sono venduti congiuntamente al seggiolino, ricorrendo i presupposti per l’accessorietà, l’intera operazione è soggetta all’aliquota IVA del 5 per cento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 308 del 28 aprile 2023, con cui ha specificato che se tali beni sono venduti separatamente dal seggiolino, la loro cessione non può essere considerata accessoria all’operazione principale anche se detti dispositivi sono astrattamente finalizzati a migliorare e completare la funzione propria dei seggiolini. La loro cessione separata è dunque soggetta all’aliquota IVA ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello 308 del 28 aprile 2023 in tema di IVA per il sistema di sicurezza anti–abbandono in auto.
L’articolo 172 del Codice della Strada prevede che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato e, in ipotesi di trasporto di un bambino di età inferiore a quattro anni, sussiste l’ulteriore obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme antiabbandono.
Per l’articolo 3 del D.M. 2 ottobre 2019, n. 122 il dispositivo antiabbandono può essere:
-integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini?
-una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso?
-indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini, sia dal veicolo.
Il n. 1sexies) alla Parte IIbis, della Tabella A, allegata al Decreto IVA prevede, tra le altre, l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento alla cessione dei seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
La previsione normativa riguarda esclusivamente la cessione di seggiolini e non può essere estesa ad altri beni a meno che tali beni non possano essere considerati accessori ai seggiolini (bene principale) e venduti congiuntamente ad essi.
Quindi quanto alla cessione dei seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli e dei dispositivi antiabbandono:
-se tali beni sono venduti separatamente dal seggiolino, la loro cessione non può essere considerata accessoria all’operazione principale (i.e. cessione del seggiolino) anche se detti dispositivi sono astrattamente finalizzati a migliorare e completare la funzione propria dei seggiolini. La loro cessione separata è dunque soggetta all’aliquota IVA ordinaria?
-se invece questi dispositivi sono venduti congiuntamente al seggiolino, ricorrendo i presupposti per l’accessorietà, l’intera operazione è soggetta all’aliquota IVA del 5 per cento.
A cura della Redazione
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