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Iva detraibile per l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa adibito a casa–vacanze: in quali casi

Iva Detraibile Per L'acquisto Di Un Immobile A Destinazione Abitativa Adibito A Casa–vacanze: In Quali Casi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 392 del 24 luglio 2023 in tema di detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa, adibito a casa–vacanze.

In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19 del Decreto IVA, il successivo articolo 19­bis1 contempla delle ipotesi di esclusione o limitazione della detrazione per taluni beni e servizi.

In particolare, per il comma 1, lettera i), del richiamato articolo 19­bis1 non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, né quella relativa alla locazione o alla manutenzione,recupero o gestione deglistessi,salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19­bis.

La ratio di questa indetraibilità oggettiva va ravvisata, in linea generale, nell’esigenza di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui l’acquisto abbia ad oggetto beni (i.e. fabbricati abitativi), nonché servizi relativi a detti beni, suscettibili di essere utilizzati promiscuamente, sia nell’attività d’impresa sia per finalità estranee a essa.

In merito alla distinzione tra immobili a destinazione abitativa e immobili strumentali, diversi documenti di prassi chiariscono che è dirimente la classificazione catastale degli stessi, a prescindere dal loro effettivo utilizzo..

Rientrano, pertanto, nella categoria degli immobili ”abitativi” tutte le unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/11, escluse quelle classificate o classificabili in A/10.

La risoluzione n. 18/E del 22 febbraio 2012 chiarisce altresì che quando ”gli immobili abitativi, sono utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitta camere, etc.) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.

Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative aisuddetti immobili non risentono dell’indetraibilità di cui all’articolo 19­bis1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Si tratta di un principio rinvenibile nella risoluzione n. 117/E del 10 agosto 2004 e nella Circolare 12/E del 1° marzo 2007, ove si afferma che ”gli immobili abitativi, se destinati ad attività turistico­alberghiera, secondo la normativa regionale di settore, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad IVA con aliquota al 10%, aisensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972. In senso conforme anche un consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

Ne consegue che se la attività turistico­ricettiva è continuata dalla Società ­ anche se per il tramite di un outsourcer ­ nel rispetto della normativa di settore:

-le relative prestazioni sono assoggettate a IVA nella misura stabilita dal n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, ossia 10 per cento?

­ in conseguenza dell’imponibilità delle prestazioni di alloggio, in coerenza con i principi generali dell’IVA, l’imposta sull’acquisto di beni o servizi afferenti dette tipologie di prestazioni risulta detraibile benché relativa ad unità che sotto l’aspetto catastale si presentano come abitative.

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