IVA dovuta anche per l’immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino

Nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi IVA, l’Agenzia delle Entrate effettua un continuo monitoraggio sulle immatricolazioni di auto di provenienza intracomunitaria che non abbiano adempiuto agli obblighi del versamento dell’IVA mediante modello F24 “Elementi identificativi”, così come previsto dall’art. 1, comma 9, D.L. n. 262/2006.

Salto d’imposta fraudolento

In tale contesto si è potuto constatare, a partire dalla fine dell’anno 2020, un incremento del numero dei veicoli immatricolati in Italia, formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino, ma di fatto di provenienza intracomunitaria, aggirando in tal modo gli obblighi in materia di IVA, non essendo prevista una verifica da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

L’incremento rilevato coincide con l’attuazione delle previsioni contenute nel provvedimento n. 265336/2020, emesso in attuazione dell’art. 9 del D.L. n. 124/2019, che ha introdotto l’art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 262/2006, prevedendo la verifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’esistenza delle cause di esclusione dal versamento dell’IVA, mediante modello F24 ELIDE, relativa all’acquisto di veicoli di provenienza intracomunitaria, da chiunque effettuati.

In caso di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino, al momento, non è invece previsto alcun controllo preventivo all’immatricolazione da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate anche nel caso in cui i veicoli siano identificati con carta di circolazione comunitaria.

Infatti, per i veicoli di provenienza sammarinese – e, specularmente, dagli altri Stati compresi nella previsione dell’art. 71 del D.P.R. n. 633/1972 (Città del Vaticano) – non trovano applicazione i commi 9 e 9-bis dell’art. 1 del D.L. n. 262/2006, il cui ambito applicativo è limitato ai veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, ma il successivo comma 10 dello stesso art. 1, D.L. n. 262/2006, in base al quale l’immatricolazione dei veicoli oggetto di importazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e contenente il riferimento all’eventuale utilizzazione, da parte dell’importatore, della facoltà di avvalersi del plafond disponibile per non assolvere l’imposta in qualità di esportatore abituale.
In assenza di una barriera doganale fisica tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, l’IVA relativa all’introduzione di un bene in Italia può essere assolta secondo due modalità, alternative, previste dagli articoli 7 e 8 del D.M. 21 giugno 2021:

– l’imposta italiana dovuta dal cessionario è applicata direttamente in fattura dal cedente sammarinese, il quale, una volta riscossa, la riversa all’Ufficio Tributario sammarinese che, a sua volta, la trasferisce all’Erario italiano;

– il cessionario nazionale assolve l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, vale a dire con il meccanismo del reverse charge.

Quest’ultima modalità di assolvimento dell’imposta si presta alla realizzazione del salto d’imposta fraudolento.

Dalle analisi effettuate dall’Agenzia delle Entrate, infatti, è emersa un’evasione dell’IVA perpetrata attraverso l’interposizione di soggetti fiscalmente evanescenti in occasione sia della cessione intracomunitaria dei veicoli a favore del cessionario nazionale, sia della successiva formale introduzione dei veicoli come provenienti dalla Repubblica di San Marino.

L’applicazione dell’IVA a questa seconda transazione con il sistema del reverse charge è strumentalmente propedeutica a effettuare il salto d’imposta, poiché l’imposta non viene finanziariamente pagata al cedente sammarinese, né tramite modello F24 ELIDE.

La novità della legge di Bilancio 2024

Al fine di contrastare la frode descritta, il disegno di legge di Bilancio 2024 modifica l’ambito applicativo dell’obbligo di versamento dell’IVA con il modello F24 “Elementi identificativi”, estendendolo agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, introdotti in Italia dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.

Di conseguenza, anche per i veicoli in esame, in applicazione dell’art. 1, commi 9 e 9-bis, D.L. n. 262/2006, il versamento dell’IVA dovuta sulla prima cessione interna, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura dei veicoli, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 ELIDE con l’indicazione, per ciascun mezzo di trasporto, del tipo di veicolo, del numero di telaio e dell’ammontare dell’IVA assolta.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le relative modalità e i termini di attuazione.

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