Iva, il calcolo della percentuale di detrazione per beni ammortizzabili

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 413 del 3 agosto 2023 in tema di IVA e operazioni di cessione di fabbricati quali beni ammortizzabili.

Con riguardo all’IVA, si osserva che ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, l’articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede la possibilità di detrarre dall’imposta relativa alle operazioni effettuate quella assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio di impresa arte o professione.

Il secondo comma dell’articolo 19 prevede, in via generale, che non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.

Il successivo quinto comma dell’articolo 19 prevede, tra l’altro, che ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19­bis.

L’articolo 19­bis dispone, tra l’altro, al primo comma che la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.

In sostanza, per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti ai sensi, il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle prime e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione, ossia in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo (cd. ”prorata” di detrazione, da applicare a tutta l’imposta ”a monte” e non soltanto a quella relativa a beni e servizi ad uso promiscuo).

Il medesimo articolo 19­bis, al secondo comma, dispone che per il calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili.

Tale ultima previsione recepisce nell’ordinamento interno quanto stabilito dall’articolo 174, paragrafo 2, della Direttiva IVA, sopra richiamato, il quale prevede, tra l’altro, che in deroga al paragrafo 1, per il calcolo del prorata di detrazione non si tiene conto degli importi seguenti:

-l’importo del volume d’affari relativo alle cession di beni d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa.

Al riguardo, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 6 marzo 2008 emessa nella causa C­98/07, Nordania Finans, ha precisato che la finalità dell’esclusione delle cessioni dei beni d’investimento dal calcolo del prorata di detrazione si giustifica «onde evitare che possano falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l’attività professionale del soggetto passivo.

Tali operazioni sono d’altronde escluse solo se non rientrano nell’attività professionale abituale del soggetto passive.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19­bis, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e del calcolo della percentuale di detrazione, si deve far riferimento alla definizione di ”beni ammortizzabili”, rilevante ai fini delle imposte dirette.

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