IVA ordinaria per i dispositivi di copertura dei letti ospedalieri con filtro

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 106 del2024 ha chiarito che alle cessioni del dispositivo di copertura dei letti ospedalieri con filtro deve applicarsi l’aliquota IVA ordinaria, dal momento che lo stesso non è qualificabile né come sistema di aspirazione, né come aspiratore chirurgico e, allo stato attuale, non rientra in alcuna altra categoria dei beni riportati nell’elenco tassativo di cui al numero 1­ter.1 della Parte II­bis, né in altre voci delle Parti II e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che prevedono l’applicazione di aliquote ridotte.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 106 del 16 maggio 2024 in tema di IVA per dispositivo per copertura dei letti ospedalieri con filtro.

La Tabella A, Parte II­bis, allegata al DPR n. 633 del 1972, ”Decreto IVA”, come modificata dall’articolo 124 del DL n. 34 del 2020, prevede al numero 1­ter.1, un elenco di ”beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid­19”, le cui cessioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tra questi beni sono espressamente indicati i sistemi di aspirazione? aspiratore elettrico? attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

La circolare del 15 ottobre 2020, n. 26/E chiarisce che in considerazione della formulazione della norma e dell’eccezionalità della stessa, l’elenco ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, solo i beni ivi indicati possono essere ceduti con applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, come peraltro affermato da ADM, con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020.

L’elenco dei prodotti che beneficiano ”a regime” dell’aliquota IVA del 5 per cento è stato inserito dal legislatore nel corpo del Decreto IVA, mediante l’aggiunta del n. 1­ter.1 alla Parte II­bis della Tabella A. Di conseguenza si ritiene che a partire dal 1° gennaio 2021, i beni ivi espressamente indicati non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l’impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID­19 e alle pandemie in generale.

Alle cessioni del dispositivo di copertura dei letti ospedalieri con filtro deve applicarsi l’aliquota IVA ordinaria, dal momento che lo stesso non è qualificabile né come sistema di aspirazione, né come aspiratore chirurgico e, allo stato attuale, non rientra in alcuna altra categoria dei beni riportati nell’elenco tassativo di cui al numero 1­ter.1 della Parte II­bis, né in altre voci delle Parti II e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che prevedono l’applicazione di aliquote ridotte.

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