Iva per cessione di azienda: in quali casi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 399 del 27 luglio 2023 in tema di trattamento ai fini IVA dell’operazione costituita da cessione di beni, cessione di brevetti e impegno a continuare la produzione effettuata nei confronti di società di un gruppo automobilistico.

Per quanto riguarda il trattamento ai fini IVA della cessione di azienda o di ramo di azienda, la normativa unionale prevede che in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di un’universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.

Il legislatore nazionale si è avvalso di tale opzione, stabilendo con l’art. 2, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, che non sono considerate cessioni di beni le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda.

La nozione di azienda rilevante ai fini in esame coincide con quella prevista dalla disciplina civilistica, anche alla luce dei numerosi contributi mutuati dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità. Si ricorda, infatti, che l’articolo 2555 del codice civile qualifica l’azienda come ”il complesso dei beni organizzato dell’imprenditore perl’esercizio dell’impresa”.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 27 novembre del 2003, ”Zita Models” C­497/01, ha affermato che il trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni deve essere interpretata nel senso che in essa rientra il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa, o una parte di impresa idonea a svolgere un’attività economica autonoma, ma non vi rientra la mera cessione di beni quale la vendita di uno stock di prodotti”.

In merito alla distinzione tra cessione di azienda e cessione di un complesso di beni, i giudici comunitari ritengono che occorre effettuare una valutazione globale delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi ed in tal senso deve essere accordata particolare importanza alla natura dell’attività economica che si intende proseguire.

Anche la giurisprudenza di legittimità, nell’evidenziare che l’azienda è un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, individua nell’organizzazione di tale complesso la sua connotazione essenziale.

I fattori rivelatori dell’esistenza dell’azienda o del ramo d’azienda si possono individuare nella organizzazione impressa ai beni e nella loro destinazione funzionale, come complesso unitario, all’esercizio dell’impresa, tale da consentire, in ipotesi di cessione del citato complesso, l’inizio o la prosecuzione dell’attività in capo al cessionario.

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