IVA per la commissione di gestione collettiva dei diritti d’autore: in quali casi
- 4 Luglio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con la decisione del 4 luglio 2024 resa nella causa C179/2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito chiarimenti sull’IVA e sulla Commissione di gestione percepita da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi per la riscossione, la distribuzione e il pagamento dei compensi spettanti ai titolari dei diritti.
In particolare, La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, e dell’articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Arti?tilor Interpre?i (Credidam) e, dall’altro, il Guvernul României (governo rumeno) e il Ministerul Finan?elor (Ministero delle Finanze, Romania) in merito a una modifica normativa che assoggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA) l’attività degli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi relativa alla riscossione, alla distribuzione e al pagamento dei compensi spettanti ai titolari di tali diritti, qualora detti compensi non rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva IVA.
Con la decisione in questione la Corte ha chiarito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi effettua una prestazione di servizi, ai sensi di tali disposizioni, nel caso in cui, da un lato, riscuota, distribuisca e paghi, in forza di legge, ai titolari dei diritti i compensi che determinati utilizzatori definiti dalla legge devono versare agli stessi titolari e, dall’altro, trattenga su tali compensi una commissione di gestione che detti titolari devono versargli e che è destinata a coprire i costi sostenuti per tale attività, qualora i compensi riscossi in tale sede per conto di detti titolari non costituiscano il corrispettivo di prestazioni di servizi, ai sensi di tale direttiva, effettuate dagli stessi titolari a favore di detti utilizzatori.