IVA per operazioni del trust: l’analisi del Consiglio Nazionale del Notariato
- 7 Dicembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.69-2023/T riguardante la questione dell’applicabilità dell’IVA per le operazioni poste in essere dal trust alla luce della giurisprudenza e della prassi recenti.
Il documento vuole ricercare alcuni punti di riferimento in merito alla controversa questione della soggettività passiva del trust per l’imposta sul valore aggiunto e, più in generale, in relazione all’applicabilità del tributo in questione nella particolare fattispecie.
In occasione dell’introduzione dei trust fra i soggetti passivi IRES non è stato infatti integrato il DPR 633/1972 e le indicazioni di prassi sul punto sono assai scarne e risalenti, atteso che nei recenti indirizzi operativi diramati la questione non è stata affrontata.
Un punto di partenza è costituito, invece, dall’interpretazione giurisprudenziale. In tempi recenti la Corte di Cassazione si è infatti espressa in merito alla soggettività passiva del trust ai fini IVA.
La posizione dell’AdE traspare dagli indirizzi operativi diramati nella prassi. Le circolari prestano infatti maggiore attenzione al trattamento fiscale degli atti istitutivi e di dotazione con cui il settlor costituisce il trust ed eventualmente trasferisce i beni al trustee. Quasi solo in quell’ambito si esamina la rilevanza dell’atto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, mentre in relazione agli atti traslativi effettuati durante la vita del trust si può desumere da alcuni scarni passaggi della Circolare che ai fini IVA la soggettività passiva del trust viene data per scontata.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti sostenuto sul punto che il trust residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita Iva.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito che tale tributo risulta applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche in relazione gli atti compiuti durante la vita del trust.
Inoltre ha esaminato le interferenze tra il tributo in considerazione e l’imposta di successione e donazione rispetto all’eventuale devoluzione dei beni (d‘impresa) ai beneficiari finali.
Si tratta con evidenza di ipotesi di trust liberali, dovendosi escludere in altri casi l’applicazione dell’imposta sulle successioni e le donazioni. Si è in generale osservato in merito al regime delle liberalità inter vivos nell’imposta sul valore aggiunto che la disposizione non rientrante nell’attività d’impresa è evidentemente incompatibile con il mantenimento della destinazione a “bene relativo all’impresa” ed implica pertanto un precedente (almeno in senso logico) atto organizzativo che effettua la diversa destinazione e, in questi casi, analogamente all’imposta sul reddito, opera la clausola della “destinazione a finalità estranee dell’esercizio di impresa”.
Gli stessi atti possono altresì rilevare quali alienazioni a titolo gratuito rientranti nell’esercizio di impresa dando luogo ad operazioni imponibili ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 4 DPR n. 633/1972, poiché si tratta di atti che determinano comunque un passaggio al consumo, come tale integrante l’operazione imponibile.
Dato questo quadro, l’attribuzione ai beneficiari finali effettuata alla fine della vita del trust difficilmente potrà qualificarsi come atto gratuito rientrante nell’attività d’impresa, ove la devoluzione abbia ad oggetto gli stessi beni d’impresa, implichi la cessazione dell’attività e comporti dunque la destinazione dei beni stessi a finalità estranee.
D’altro canto la stessa fattispecie appare rilevante per il tributo successorio che dovrà essere applicato all’atto della devoluzione secondo i criteri ormai acquisiti in giurisprudenza e nella prassi.
Il regime IVA delle cessioni gratuite potrebbe più facilmente venire in considerazione nel caso di attribuzioni effettuate durante la vita del trust, in costanza dell’attività d’impresa e ove sia riscontrabile l’inerenza dell’atto all’attività stessa.