Con la sentenza del 19 dicembre 2024 resa nella causa C?573/22, la Corte di Giustizia dell’UE che è ammissibile che uno Stato membro, il quale, al 1º gennaio 1978, assoggettava all’imposta sul valore aggiunto un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di apparecchiature capaci di ricevere programmi radiotelevisivi, possa continuare a tassare detta attività, indipendentemente dalla questione se tale attività rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso».
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