IVA per videogiochi on–line: il ”coaching” ricade fra le attività di insegnamento
- 4 Agosto 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
In tema di IVA per videogiochi on–line, il servizio di ”coaching” essendo reso in modo interattivo e, quindi, con un coinvolgimento più che minimo del prestatore, è escluso che lo stesso possa qualificarsi come servizio ”elettronico”. In realtà, ricade fra le attività di insegnamento (interattive e non automatizzate) disciplinate all’articolo 7quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 416 del 4 agosto 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 416 del 4 agosto 2023 in tema di IVA per videogiochi on–line.
Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento di esecuzione UE 282/2011, un servizio reso mediante mezzi elettronici si caratterizza per una natura essenzialmente automatizzata e per un intervento umano minimo.
In particolare, la nozione di ”intervento umano minimo” va valutata con riferimento al coinvolgimento del prestatore, non avendo invece alcuna rilevanza un possibile coinvolgimento del cliente.
Quanto al servizio di ”potenziamento avatar”, si tratta di un servizio più ampio che include una componente essenzialmente automatizzata (cioè la ricerca del giocatore PRO) e un’altra componente che consiste nel consentire al cliente l’avanzamento del livello del proprio avatar all’interno del videogioco e nel cui ambito l’aspetto dell’intervento umano appare fondamentale. In tal caso, si tratta di un servizio complesso che ricade nella regola generale di cui all’articolo 7ter, lettera b) del Decreto IVA, territorialmente rilevante in Italia con applicazione dell’aliquota del 22 per cento.
A diverse conclusioni si perviene con riferimento al servizio di ”coaching”, inteso come ore di insegnamento che i giocatori/clienti possono acquistare in modo da disporre dell’attività di formazione di un c.d. giocatore.
Trattandosi di un servizio reso in modo interattivo e, quindi, con un coinvolgimento più che minimo del prestatore, è escluso che lo stesso possa qualificarsi come servizio ”elettronico”.
In realtà, il servizio di ”coaching” ricade fra le attività di insegnamento (interattive e non automatizzate) disciplinate all’articolo 7quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto IVA.
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