Iva ridotta per riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private se utilizzate a fini abitativi

Con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 gennaio 2024 resa nella causa C433-22, sono stati forniti chiarimenti sull’aliquota IVA ridotta applicabile ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private.

La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia riguardante l’Autoridade Tributária e Aduaneira, Autorità tributaria e doganale del Portogallo.

Con la sua questione, il giudice del rinvio ha chiesto sostanzialmente se il punto 2 dell’allegato IV della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di IVA a servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private a condizione che queste ultime siano effettivamente utilizzate come abitazione alla data in cui tali operazioni hanno luogo.

Per un imprenditore che ha il diritto di detrarre l’IVA a monte, è irrilevante che le prestazioni di servizi di ristrutturazione o di riparazione siano assoggettate all’aliquota normale o all’aliquota ridotta, poiché esso sarà, in ogni caso, sgravato dall’onere dell’imposta relativa a tali prestazioni grazie all’esercizio del suo diritto alla detrazione dell’IVA.

Per contro, l’applicazione di un’aliquota ridotta a tali prestazioni favorisce il consumatore finale che abita effettivamente l’immobile oggetto dei lavori e che non ha diritto alla detrazione dell’IVA a monte.

Tale consumatore può quindi, grazie all’applicazione di tale aliquota ridotta, beneficiare dei servizi di ristrutturazione e di riparazione dell’abitazione che esso utilizza effettivamente a fini abitativi, a un costo inferiore a quello che sosterrebbe se tali servizi fossero assoggettati all’aliquota normale.

Orbene, l’elemento determinante per valutare se il consumatore possa essere avvantaggiato dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta consiste nel fatto che, nel momento in cui il costo è generato, tale bene è effettivamente utilizzato come abitazione da detto consumatore.

Infine, per considerare che un immobile è effettivamente abitato, non è necessario che esso sia occupato durante la realizzazione dei lavori dalle persone che vi soggiornano in modo permanente o meno. Da un lato, una destinazione effettiva a fini abitativi non è modificata per il fatto che il bene è utilizzato solo per alcuni periodi dell’anno.

Dall’altro, il fatto che un’abitazione privata sia inutilizzata per un certo periodo non modifica il suo carattere di abitazione privata.

Alla luce dell’insieme di tali motivi, è stato evidenziato che il punto 2 dell’allegato IV della direttiva IVA non osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di IVA a servizi di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private a condizione che le abitazioni di cui trattasi siano effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui tali operazioni hanno luogo.

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