Tra le modifiche apportate al sistema sanzionatorio tributario, alcune intervengono in materia di IVA.
Violazioni relative alla dichiarazione IVA
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA si applica la sanzione amministrativa unica del 120% (e non più la forbice edittale compresa tra il 120% e il 240%), dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro.
Viene meno, inoltre, la sanzione proporzionale dimezzata prevista nel caso in cui la dichiarazione sia trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Quindi, in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA si applica la sanzione del:
– 75% dell’imposta dovuta se la dichiarazione viene presentata oltre 90 giorni dal termine ordinario, ma entro i termini dell’accertamento (sanzione pari a 250 euro se non sono dovute imposte);
– 120% se la violazione viene contestata, (sanzione pari a 250 euro se non sono dovute imposte).
Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, l’omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini per l’accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da 150 a 1.000 euro.
Infine, il decreto delegato dispone che, se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70% (e non più quella compresa tra il 90% e il 180%) della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.
La sanzione del 70% è aumentata della metà (105%) quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Tale previsione si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode. |
Infine, se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini dell’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare dell’imposta dovuta la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1 (25%) aumentata al doppio (50%) Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima pari a 150 euro.
Quadro di sintesi
Fattispecie |
Sanzione pre-riforma |
Sanzione post-riforma |
Omessa presentazione della dichiarazione |
dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro |
120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro |
Presentazione della dichiarazione oltre 90 giorni dalla scadenza ma entro termini accertamento, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo |
– |
– 75% dell’imposta dovuta – 250 euro se non è dovuta imposta |
Omessa presentazione dichiarazione se non sono dovute imposte |
da 250 a 2.000 euro |
da 250 a 2.000 euro |
Presentazione dichiarazione se non sono dovute imposte oltre 90 giorni dalla scadenza ma entro termini accertamento, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo |
– |
da 150 a 1.000 euro |
Presentazione della dichiarazione dalla quale risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante |
dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza di credito |
70% della maggiore imposta o della differenza di credito, con un minimo di 150 euro |
Presentazione dichiarazione oltre 90 giorni dalla scadenza ma entro termini accertamento, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo |
– 50% dell’imposta dovuta 250 euro se non è dovuta imposta |
Sempre in merito alla presentazione della dichiarazione, da parte dei soggetti che hanno aderito ai regimi speciali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop), il legislatore delegato dispone che nel caso di presentazione della relativa dichiarazione entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione unica del 45% (e non più quella compresa tra il 60% e il 120%) dell’ammontare dell’imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di 200 euro. Infine, se la dichiarazione viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione del 25% (e non più quella compresa tra il 30% e il 60%) dell’ammontare dell’imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di 100 euro.
Violazioni relative agli obblighi di fatturazione
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili è punito con una sanzione amministrativa pari al 70% (e non più compresa tra il 90% e il 180%) dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, con una sanzione non inferiore a 300 euro (e non più 500 euro).
Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette del reverse charge “interno”, è punito con sanzione amministrativa del 5% (e non più compresa tra il 5% e il 10%) dei corrispettivi non documentati o non registrati, con una sanzione non inferiore a 300 euro.
Indebita detrazione
Chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari 70% (e non più 90%) della detrazione compiuta.
Nel caso di applicazione dell’imposta con aliquota superiore a quella prevista per l’operazione, o di applicazione dell’imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro. In tali ipotesi, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione posta in essere.
Le sanzioni di cui sopra non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele.
Autofattura spia
È escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’IVA derivati da un requisito soggettivo del già predetto emittente non direttamente verificabile.