La causa d’urgenza non impatta sui termini per la decadenza

il contenzioso tributario

Nelle verifiche in sede il controllato ha comunque 60 giorni di tempo per effettuare delle osservazioni

di Laura Ambrosi


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Nell’attività di controllo svolta dall’amministrazione si possono distinguere verifiche esterne, seguite o comunque avviate presso la sede del contribuente, e verifiche “a tavolino” svolte negli uffici finanziari.

I controlli esterni
La prima tipologia (controlli esterni) segue ormai un iter abbastanza standardizzato dal 2013, dopo una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (18184/2013). Questa pronuncia, a cui sono seguite altre anche delle Sezioni Unite, ha risolto a favore del contribuente una lunga diatriba sul diritto di effettuare osservazioni nei successivi 60 giorni dal termine del controllo. In altre parole, si tratta della possibilità di svolgere un contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, con la conseguente illegittimità dell’atto che non rispetta tali regole.

Garantito il contraddittorio preventivo
In precedenza l’amministrazione era convinta che non fosse censurabile il provvedimento impositivo “accelerato”. Ad analoghe conclusioni sono poi giunte numerose sentenze della Cassazione per le ipotesi in cui una volta eseguito l’accesso presso la sede del contribuente i verificatori proseguano il controllo nei propri uffici. Secondo i giudici di legittimità, una volta svolto l’accesso, il diritto va garantito anche se il controllo prosegue altrove. L’unica deroga ora ammessa al rispetto di tale termine sono le ragioni di urgenza.

Senza effetti il rischio di decadenza
A questo proposito varie sentenze di legittimità hanno anche chiarito che non rappresenta una causa di urgenza la decadenza del potere di accertamento per il periodo di imposta oggetto di rettifica. Ne consegue che l’atto impositivo emesso prima della decorrenza dei 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni, motivato dall’urgenza della decadenza del potere di accertamento, è illegittimo. La Cassazione ha cioè evidenziato che una cattiva gestione amministrativa da parte di uffici e Guardia di finanza non può comportare una lesione dei diritti del contribuente.

I controlli a tavolino
Ben più complessa, invece, è la situazione sulle altre più numerose tipologie di controllo a tavolino, in cui l’amministrazione svolge comunque un’attività ispettiva, ma non essendosi recata nella sede del contribuente ritiene che il termine dei 60 giorni non debba essere osservato. In virtù di tale convincimento spesso l’attività di controllo non si conclude con un verbale, ma direttamente con la notifica dell’atto impositivo.

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