La comunicazione LIPE è “avviso 54-bis” definibile

Dalle colonne di Ipsoa Quotidiano (cfr. “La comunicazione 54-bis è un avviso bonario definibile?”) si era già espressa una posizione che non lasciava spazio a grandi dubbi. Tale posizione, di fatto, è ora anche quella espressa nella risposta all’interrogazione n. 3-00140 fornita dal Ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, durante il question time di qualche giorno fa alla Camera: è ammessa la definizione agevolata delle comunicazioni 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 da controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) con la riduzione al 3% (rispetto al 10% applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

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Invero, in base al tenore letterale della norma, gli avvisi bonari che potrebbero essere definiti sarebbero soltanto quelli che emergono dalle liquidazioni relative alle dichiarazioni e non anche quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, ma appariva alquanto logico ritenere che, nel contesto delle relazioni tra sanatorie, la locuzione “liquidazione delle dichiarazioni” potesse essere interpretata quale “liquidazione del dichiarato” da parte del contribuente anche all’interno della LIPE, sulla quale viene sostanzialmente effettuato controllo automatico già richiamante l’art. 54-bis per comunicare al contribuente un risultato degli importi versati diversi rispetto al dichiarato. E così, allora, sarà.

D’altro canto, i controlli sulle LIPE sono eseguiti sulla base del controllo automatizzato effettuato in base al citato art. 54-bis, il quale prevede che la liquidazione dell’imposta dovuta viene effettuata con procedure automatizzate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria e i relativi esiti sono comunicati ai contribuenti con le stesse modalità di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni.

In altri termini, le comunicazioni periodiche rappresentano un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo è comunque, se non strettamente prodromico, in ogni caso propedeutico allo stesso.

Dubbi interpretativi ancora da risolvere

Si risolve in questo modo uno dei dubbi interpretativi non affrontati dalla circolare n. 1/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità della definizione degli avvisi bonari anche alle liquidazioni LIPE.

Ma rimane invece in piedi un altro tema spinoso che il citato documento di prassi ha purtroppo risolto in maniera restrittiva e, soprattutto, non pienamente conforme alle previsioni normative (così deludendo le aspettative di coloro che, nell’interpretazione delle norme condonistiche, ne auspicherebbero sempre un’estensione inclusiva al massimo livello possibile e ciò, a maggior ragione, quando la stessa norma non esclude testualmente una possibilità di sanatoria).

Invece, per la circolare n. 2/E del 2023, con il ravvedimento speciale sarà possibile sanare solo violazionisostanziali” diversa da quelle sui versamenti e quindi, chi avesse ricevuto solo una lettera di compliance LIPE pur su periodi definibili, non potrà accedere a detta sanatoria con la quale sarebbe stato possibile invece ridurre le sanzioni a 1/18 del minimo edittale e ciò a prescindere dal lasso di tempo intercorso dalla violazione sanata.

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Nello stesso senso, anche nelle ipotesi in cui una comunicazione di irregolarità 36-bis e 54-bis su periodi di imposta ancora controllabili non fosse stata ricevuta, la norma non impedirebbe al contribuente il diritto al ravvedimento speciale, per assenza di cause ostative a tale istituto e stante la sua impossibilità ad accedere alla procedura di definizione degli avvisi bonari: ma anche in tali casi le Entrate, almeno al momento, hanno chiuso alla possibilità di sanatoria.

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