La comunicazione LIPE è “avviso 54-bis” definibile
- 4 Febbraio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Invero, in base al tenore letterale della norma, gli avvisi bonari che potrebbero essere definiti sarebbero soltanto quelli che emergono dalle liquidazioni relative alle dichiarazioni e non anche quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, ma appariva alquanto logico ritenere che, nel contesto delle relazioni tra sanatorie, la locuzione “liquidazione delle dichiarazioni” potesse essere interpretata quale “liquidazione del dichiarato” da parte del contribuente anche all’interno della LIPE, sulla quale viene sostanzialmente effettuato controllo automatico già richiamante l’art. 54-bis per comunicare al contribuente un risultato degli importi versati diversi rispetto al dichiarato. E così, allora, sarà.
D’altro canto, i controlli sulle LIPE sono eseguiti sulla base del controllo automatizzato effettuato in base al citato art. 54-bis, il quale prevede che la liquidazione dell’imposta dovuta viene effettuata con procedure automatizzate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria e i relativi esiti sono comunicati ai contribuenti con le stesse modalità di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni.
In altri termini, le comunicazioni periodiche rappresentano un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo è comunque, se non strettamente prodromico, in ogni caso propedeutico allo stesso.
Dubbi interpretativi ancora da risolvere
Ma rimane invece in piedi un altro tema spinoso che il citato documento di prassi ha purtroppo risolto in maniera restrittiva e, soprattutto, non pienamente conforme alle previsioni normative (così deludendo le aspettative di coloro che, nell’interpretazione delle norme condonistiche, ne auspicherebbero sempre un’estensione inclusiva al massimo livello possibile e ciò, a maggior ragione, quando la stessa norma non esclude testualmente una possibilità di sanatoria).
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Nello stesso senso, anche nelle ipotesi in cui una comunicazione di irregolarità 36-bis e 54-bis su periodi di imposta ancora controllabili non fosse stata ricevuta, la norma non impedirebbe al contribuente il diritto al ravvedimento speciale, per assenza di cause ostative a tale istituto e stante la sua impossibilità ad accedere alla procedura di definizione degli avvisi bonari: ma anche in tali casi le Entrate, almeno al momento, hanno chiuso alla possibilità di sanatoria.