La decadenza dalla rottamazione non impedisce la rateazione del debito residuo

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 231-252) ha previsto una riedizione della rottamazione dei ruoli, che concerne i ruoli/carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 sino al 30 giugno 2022 con stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, oppure, per i contributi, delle maggiorazioni di legge (rottamazione quater).

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in forma rateale (massimo 18 rate).

Il debitore deve manifestare all’Agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione.

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Intervenendo in materia, l’Agenzia delle entrate ha precisato che in caso di decadenza dal piano dei pagamenti, diversamente da quanto previsto nelle precedenti edizioni della rottamazione, non sussiste alcun divieto di rateazione del debito residuo nel rispetto delle regole ordinarie dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Riduzione delle sanzioni e piano di rateazione

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 155) prevede che la definizione agevolata si applichi anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un piano di pagamento rateale (ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997) mediante il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.

In tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

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Con la circolare n. 1/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che – nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 sia stata già versata parte delle somme dovute sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesta con la comunicazione e l’importo dell’imposta versata – le sanzioni sono rideterminate nella misura del 3%. Per determinare l’imposta residua alla data del 1° gennaio 2023 su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3% occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione relative a imposta, sanzioni e interessi.

Nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022 da imputare proporzionalmente alle singole voci indicate nella comunicazione occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta rata ma versata successivamente entro la scadenza della rata successiva.

Dilazioni decadute

La legge di Bilancio 2023 prevede la definizione agevolata anche con riferimento a comunicazioni di irregolarità riferite a qualsiasi periodo d’imposta e per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un piano di pagamento rateale (ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997). Pertanto, per poter beneficiare della definizione agevolata è necessario che al 1° gennaio 2023 non si sia verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973.

Come chiarito con la circolare n. 1/E/2023, in caso di mancato pagamento anche parziale alle prescritte scadenze tale da determinare la decadenza dalla rateizzazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Di conseguenza, eventuali dilazioni di comunicazioni di irregolarità già decadute alla data del 1° gennaio 2023 per omesso pagamento di rate successive alla prima, qualora non ancora affidate all’Agente della Riscossione alla data del 30 giugno 2022, non possono beneficiare della definizione degli avvisi bonari.

Definizione degli avvisi bonari e mancato o ritardato pagamento

L’Agenzia ricorda che l’art. 1, comma 156, della legge di Bilancio 2023 prevede che il pagamento rateale delle somme dovute come rideterminate a seguito della definizione agevolate prosegue secondo modalità e termini previsti dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.

Come chiarito con la circolare n. 1/E del 2023, i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento (quelle di cui all’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973).

Rateazione e comunicazione ex art. 36-bis

Un contribuente ha in corso al 1° gennaio 2023 una rateazione relativa a una comunicazione di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Con riferimento alla rata scaduta entro il 31 dicembre 2022 lo stesso ha versato solo l’importo pari all’imposta dovuta. Nel caso in cui abbia aderito alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui ai commi 153-159 della legge di Bilancio 2023, il contribuente può usufruire della riduzione delle sanzioni anche per quelle relative alla rata scaduta entro il 31 dicembre 2022?

Riprendendo la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il comma 155 della legge n. 197/2022 prevede la definizione agevolata con riferimento a comunicazioni di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – comunicazioni riferite a qualsiasi periodo di imposta per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti a prescindere dal periodo di imposta per le quali alla medesima data non si è verificata alcuna causa di decadenza.

L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta non versato o versata in ritardo che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. La definizione agevolata, pertanto, si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o in ritardo.

Per la determinazione dell’importo residuo al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre agli importi già versati anche quelli ad eventuali rate scadute 31 dicembre 2022 e non ancore versate cioè il cui versamento dovrà essere eseguito nella misura originariamente prevista entro la scadenza della rata successiva.

Pertanto, nel caso prospettato in cui il contribuente con il riferimento alla rata scaduta al 31 dicembre 2022 abbia versato la sola imposta, lo stesso non potrà includere nella sanzione agevolata la sanzione dovuta relativa alla predetta rata che dovrà essere versata nella misura originariamente prevista entro la scadenza della rata successiva.

Sanatoria R&S: riversamento del credito d’imposta

Il decreto Fisco-Lavoro (art. 5, comma 12, D.L. n. 146/2021) prevede che nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta R&S si già stato constatato con un atto istruttorio o accertato con un atto di recupero crediti ovvero con un provvedimento impositivo non ancora divenuto definitivo alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021) il riversamento deve riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero accertamento o constatazione senza applicazioni di sanzioni ed interessi senza la possibilità di applicare la rateizzazione.

Pertanto, per i processi verbali di constatazione consegnati fino al 22 ottobre 2021 il riversamento deve riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione senza applicazione di sanzione ed interessi.

Diversamente, per i verbali consegnati dopo il 22 ottobre 2021 in linea con il dettato normativo che nulla dispone in merito è ammessa la possibilità di effettuare anche una sanatoria parziale per i rilievi indicati nei verbali medesimi alla base di autonome valutazioni del contribuente, valutazioni che saranno oggetto di controllo degli uffici competenti e naturalmente di usufruire della rateizzazione.

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