La delega fiscale aggiorna la disciplina doganale e delle accise

Il disegno di legge delega per la riforma fiscale del 16 marzo 2023 si pone l’ambizioso obiettivo di sostenere la crescita economica del Paese attraverso numerose misure volte a ridurre il carico fiscale, ad aumentare l’efficienza del sistema e a individuare meccanismi di sostegno a imprese, lavoratori e famiglie.
Tra gli ambiti di intervento rientra anche la materia doganale e delle accise, nella quale la legge delega individua, tra i propri obiettivi, un aggiornamento delle procedure e degli istituti alla luce del diritto unionale in materia. E invero, come precisato dalla relazione illustrativa, nell’ordinamento nazionale la disciplina doganale è per lo più contenuta nel Testo unico delle leggi doganali del 1973 (TULD), il quale reca disposizioni ormai obsolete e non allineate a quanto previsto dal regolamento UE n. 952/2013, istitutivo del Codice doganale dell’Unione e, come tale, direttamente applicabile.

Quali interventi in materia doganale?

In tal senso, appare di particolare importanza, anzitutto, la disposizione del disegno di legge delega che contempla un auspicato (soprattutto con riferimento agli scaglioni sanzionatori previsti dall’art. 303 TULD) e profondo intervento sul regime sanzionatorio applicabile alle violazioni doganali, al fine del necessario adeguamento ai principi di effettività e di proporzionalità sanciti dall’art. 42 CDU nonché dall’ormai granitica giurisprudenza unionale e di legittimità.

Gli ulteriori interventi delegati al Governo in materia doganale sono contenuti nell’art. 11, che auspica la completa telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, in modo tale che lo scambio di informazioni con le autorità avvenga esclusivamente per via telematica.

L’articolo in esame punta, poi, a migliorare la qualità dei controlli doganali, sottolineando l’esigenza di rendere più efficienti i modelli e le tecniche di verifica, nonché di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte nell’espletamento delle operazioni doganali.

In tale prospettiva, allo scopo di semplificare l’interazione tra l’Agenzia delle Dogane, gli operatori e gli altri enti di controllo, si procederà al potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (SU.DO.CO).
Inoltre, con particolare riguardo alle procedure di accertamento e controllo relative all’immissione in libera pratica delle merci e all’esportazione delle merci unionali, si provvederà, in un’ottica deflattiva del contenzioso, al riordino e allo snellimento delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione di cui al D.Lgs. n. 374/1990.
Sarà, infine, oggetto di revisione l’istituto della controversia doganale, disciplinato dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per coordinarlo con gli altri rimedi esperibili in sede di accertamento.

Quali interventi in tema di accise?

Con riferimento alle accise, l’art. 12 del disegno di legge delega interviene sulle aliquote di accisa sui prodotti energetici (carburanti e combustibili) e sull’energia elettrica, istituendo un regime fiscale di favore per i prodotti energetici a basso impatto ambientale, quali quelli ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili.

Nello stesso senso, viene promossa, nei limiti imposti dalle disposizioni eurounitarie in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, gas metano o gas naturale ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili. Al fine di conseguire tale obiettivo, potranno essere introdotti anche dei meccanismi di rilascio di titoli, che riconoscano l’agevolazione o l’esenzione dell’accisa, per la cessione dei predetti beni ai consumatori finali, così da superare l’attuale sistema di tassazione che circoscrive l’esenzione al solo autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Per le medesime finalità ambientali, tale norma si pone come ulteriore obiettivo la soppressione o revisione, nel rispetto delle disposizioni unionali inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni definite “sussidi ambientalmente dannosi”.

Uno specifico criterio direttivo è rivolto ai prodotti alcolici sottoposti al regime dell’accisa, per i quali saranno semplificati gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione, anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei contrassegni di Stato cartacei, i quali devono essere obbligatoriamente applicati sui contenitori delle bevande alcoliche a comprova dell’avvenuto pagamento.

Da ultimo, con particolare riferimento alla disciplina non armonizzata dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, si procederà ad aggiornare i prodotti che concorrono alla formazione della base imponibile del tributo, tenendo conto dell’evoluzione del mercato di riferimento.

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