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La dichiarazione precompilata IVA 2024 si può inviare dal 15 febbraio

La Dichiarazione Precompilata Iva 2024 Si Può Inviare Dal 15 Febbraio
Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, possibile grazie alla disponibilità delle informazioni già acquisite dall’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti n. 183994/2021 e n. 9652/2023 hanno attuato la previsione dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, in base al quale l’Agenzia mette a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, in un’apposita area riservata del proprio sito Internet, le bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.

Visualizzazione e invio della dichiarazione IVA 2024 precompilata

Con il comunicato stampa del 12 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è attivo dal 12 febbraio 2024 il servizio che consente di visualizzare il modello di dichiarazione IVA 2024 precompilato, mentre dal 15 febbraio 2024 sarà possibile modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l’eventuale imposta dovuta con addebito diretto sul proprio conto (o, in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie).

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai documenti IVA precompilati in cui è presente la sezione “Dichiarazione annuale IVA”.

Nuova funzionalità

Una recente novità è stata introdotta con il provvedimento n. 11806/2024, in base al quale, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, viene resa disponibile ai soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati e ai loro intermediari delegati una specifica funzionalità che consente di scaricare in forma massiva, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web Service, la bozza della dichiarazione IVA elaborata dall’Agenzia delle Entrate, oltre alle bozze dei registri IVA mensili, ai prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale e alle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Tale funzionalità, che risponde alle istanze provenienti dalle associazioni di categoria, è già attiva per i file delle fatture elettroniche e dei corrispettivi, nonché per gli elenchi A e B forniti ai fini del calcolo dell’imposta di bollo. In tal modo, viene consentito di effettuare un colloquio automatico tra sistemi informatici mediante download massivi dei dati elaborati e messi a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I dati acquisiti in via automatica potranno essere importati dai soggetti IVA e dai loro intermediari nei propri sistemi gestionali oppure utilizzati per un confronto con le informazioni a loro disposizione.

Dati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione IVA

La bozza della dichiarazione IVA è elaborata dall’Agenzia delle Entrate utilizzando:

– i dati delle fatture elettroniche emesse;

– i dati delle fatture elettroniche emesse verso la PA ricevute dallo SdI;

– i dati delle fatture elettroniche ricevute;

– i dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”);

– i dati delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;

– i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

– i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta precedente.

Soggetti interessati

Il nuovo servizio che consente di visualizzare il modello di dichiarazione 2024 precompilato dall’Agenzia delle Entrate, per poi modificarlo/integrarlo e inviarlo, è rivolto ai soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia:

a) che effettuano le liquidazioni trimestrali dell’IVA:

b) per i quali, nell’anno di riferimento, è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;

c) che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura o le aziende di enoturismo o quelle oleoturistiche.

Soggetti esclusi

Sono, invece, escluse dal nuovo servizio alcune categorie di soggetti passivi specificamente individuate. In particolare:

– i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA oppure applicano l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, oppure aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo (di cui all’art. 73, D.P.R. n. 633/1972 e al D.M. 13 dicembre 1979), oppure partecipano a un gruppo IVA (di cui agli articoli 70-bis e ss., D.P.R. n. 633/1972);
– i soggetti in regime di split payment (di cui all’art. 17-ter, commi 1 e 1-bis, D.P.R. n. 633/1972), ossia le Pubbliche amministrazioni e gli altri enti e società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze;
– i commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, nonché gli operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (di cui all’art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. n. 127/2015) e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015);

– i soggetti che erogano prestazioni sanitarie.

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