
Regole fiscali diverse per gli istituti liquidatori e di risanamento
In sostanza, come riporta la relazione illustrativa al Ddl Delega, si intende estendere le modalità di determinazione del reddito attualmente previste per le sole procedure del fallimento (liquidazione giudiziale) e della liquidazione coatta amministrativa a tutti gli istituti del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza che hanno finalità liquidatorie; qualora l’impresa acceda a uno degli istituti liquidatori da cui discenda l’estinzione dell’impresa debitrice, pertanto, in coerenza con quanto già previsto dal TUIR per il fallimento (liquidazione giudiziale) e la liquidazione coatta amministrativa, il reddito d’impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della procedura sarà costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il valore fiscale del patrimonio netto dell’impresa all’inizio del procedimento e sarà quantificato in relazione all’intero periodo della procedura, indipendentemente dalla sua durata.
Rimane confermato, invece, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 1.2, che per le imprese che accedono agli istituti del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza che non hanno finalità liquidatorie bensì di risanamento – ovvero per i quali l’estinzione dell’impresa al termine della procedura non si verifica – continua ad applicarsi l’ordinaria disciplina con riguardo sia alla determinazione del reddito d’impresa sia ai relativi obblighi dichiarativi.
Quando una procedura è “liquidatoria”
L’individuazione, a fini fiscali, della natura liquidatoria di una procedura va operata non sulla base della qualificazione di quest’ultima, desumibile dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ma in funzione del fatto che da essa derivi l’estinzione dell’impresa debitrice. È auspicabile, tuttavia, una più chiara declinazione, nei decreti legislativi attuativi, del termine “estinzione”, posto che possono rilevare istituti liquidatori che non determinano necessariamente l’estinzione del debitore.
Sopravvenienze attive da esdebitazione: quale rilevanza fiscale?
(i) al primo periodo, la totale irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio;
(ii) al secondo periodo e ss., in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti e di un piano attestato di risanamento, la parziale irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione, in quanto limitata all’ammontare che eccede l’importo complessivo delle perdite pregresse e di periodo, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE riportabili in avanti.