La lotta all’evasione con i super-archivi nel mirino del Garante della privacy
- 15 Novembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Nel mirino del Garante il più ampio uso di data base concesso all’Anagrafe tributaria dal Ddl di bilancio e la deroga ai diritti di riservatezza per scovare chi non paga le tasse
di Antonello Cherchi
Big data.?La gestione di cassette di sicurezza tra i dati che il Fisco acquisisce (Marka)
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I difficili rapporti tra Fisco e Garante della privacy rischiano di diventare ancora più complicati. Lo si capisce dal tenore della memoria che l’Autorità ha inviato alla commissione Finanze della Camera, dove si sta esaminando il decreto fiscale (Dl 124), e con la quale si stigmatizza la mole di dati raccolti attraverso la fatturazione elettronica e la previsione di conservarli per otto anni. Un braccio di ferro a cui si aggiungerà un nuovo capitolo, questa volta indotto dalla manovra.
L’articolo 86 del disegno di legge di bilancio allarga l’uso delle banche dati fiscali in funzione antievasione e, allo stesso tempo, restringe i margini di tutela dei dati personali dei contribuenti. Una novità che – va da sé – non va a genio al Garante, che presenterà alla commissione Bilancio del Senato, dove la manovra ha iniziato l’iter parlamentare, una nuova memoria in cui si metterà a fuoco la portata della nuova deroga alla privacy.
Banche dati interconnesse
L’impatto dell’articolo 86 si preannuncia forte. Da una parte, infatti, si concede all’Anagrafe tributaria e alla Guardia di finanza di far ricorso all’archivio dei rapporti finanziari – dove sono custoditi centinaia di milioni di dati riferiti a conti correnti e altri rapporti – per contrastare l’evasione. Obiettivo da perseguire attraverso l’interconnessione con le altre banche dati di cui il Fisco dispone, in modo da poter elaborare modelli che consentano di individuare i profili dei contribuenti che non pagano le tasse.
Informazioni “oscurate”
La condizione è che le informazioni relative alle operazioni finanziarie siano utilizzate solo dopo essere state sottoposte a pseudonimizzazione. Ovvero, il dato non deve consentire di risalire alla persona che l’ha “generato”.
Tutto ciò va, però, di pari passo con un restringimento del perimetro della tutela della riservatezza. Attraverso un intervento di modifica al codice della privacy (il Dlgs 196/2003), la manovra inserisce la lotta all’evasione tra gli obiettivi di interesse pubblico generale.