I vantaggi, per entrambe le parti, risiedono essenzialmente in un sollecito e preventivo esame dei casi dubbi e nella correlata riduzione dei controlli successivi e dell’eventuale contenzioso. Per il contribuente è molto importante la certezza preventiva che deriva dalla possibilità di avere chiarimenti tempestivi sull’applicazione della normativa fiscale relativa a specifiche operazioni.
Non solo: la bozza di decreto prevede anche un’estensione soggettiva e un potenziamento del regime di adempimento collaborativo.
Nuove soglie per l’accesso al regime
Nell’intento di ampliare il perimetro applicativo del regime della cooperative compliance è stata fissata la soglia di ingresso al regime a 750 milioni di euro di ricavi o volume di affari a partire dal 1° gennaio 2024.
La norma prevede un cronoprogramma di ampliamento della platea di soggetti ammissibili, identificando la soglia di accesso al regime a:
– 500 milioni di euro per il triennio 2025-2026-2027;
– 100 milioni di euro a decorrere dal 2028.
Inoltre, viene introdotta una nuova modalità di accesso al regime da parte delle imprese che hanno aderito al regime del consolidato fiscale nazionale. Viene previsto che è consentito l’accesso al regime a tutti i soggetti partecipanti al consolidato fiscale nazionale indipendentemente dal volume di affari e ricavi, se almeno un soggetto partecipante alla fiscal unit risulti in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dalla norma e che il gruppo adotti un TCF certificato.
Infine, viene previsto che il contribuente che dà esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti a prescindere dall’ammontare del suo volume d’affari o dei suoi ricavi, può accedere all’istituto dell’adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti dalla norma.
Accesso facoltativo al regime
I contribuenti che non hanno i requisiti per poter accedere al regime della cooperative compliance (quindi contribuenti con volume d’affari o ricavi inferiori a 750 milioni di euro per il 2024), possono optare per due anni per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile.
Al termine di tale periodo, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d’imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
I benefici premiali connessi all’esercizio dell’opzione sono:
– la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative in materia tributaria per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
I requisiti per l’accesso al regime
– predisposto in modo coerente con le linee guida che saranno indicate in un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate,
– certificato da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
La certificazione del TCF è funzionale ad attestare che l’impresa sia dotata di un affidabile sistema di controllo del rischio fiscale integrato con il sistema di controllo dell’informativa finanziaria/contabile in grado di assicurare la solidità del dato contabile su cui poggia l’obbligazione tributaria.
La certificazione – redatta da un professionista indipendente – deve essere periodicamente aggiornata.
Si ricorda, che ai sensi dell’art. 1, comma 3, della bozza in esame, i soggetti ammessi al regime della cooperative compliance prima della data di entrata in vigore del decreto non sono tenuti alla certificazione del TCF, considerato lo stesso è già stato validato dall’Agenzia delle Entrate in sede di ammissione al regime.
I doveri di chi accede al regime
La predisposizione del codice di condotta è demandata ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Gli effetti dell’adesione al regime
L’adesione comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l’Agenzia delle Entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo.
Il regime sanzionatorio
La vera svolta contenuta nel decreto in esame rispetto all’attuale versione del sistema di cooperative compliance è senza dubbio rinvenibile nella modifica apportata al regime sanzionatorio e alla riduzione di due anni del periodo di accertamento.
– la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili alla metà e comunque la loro applicazione in misura non superiore al minimo edittale, qualora il contribuente adotti una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappatura dei rischi. La riscossione delle sanzioni resta comunque sospesa fino alla definitività dell’accertamento;
– la facoltà di avviare interlocuzioni in seno al regime anche relativamente a fattispecie che insistono su annualità antecedenti all’ammissione. In relazione a tali interlocuzioni, a condizione che siano state avviate antecedentemente all’apertura di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagine penale sui rischi comunicati e nel rispetto di un termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla notifica al contribuente del provvedimento di ammissione, è riconosciuta la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili e comunque in misura non superiore al minimo edittale;
Gli effetti premiali
Nell’ottica di potenziare gli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo, viene previsto:
– nel caso di adesione al regime da parte di soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per il gruppo IVA, l’esonero dalla prestazione di garanzia nel caso di richiesta di rimborso IVA, presentata dal rappresentante del gruppo, in tutti i casi in cui almeno uno dei partecipanti al gruppo abbia aderito al regime;
Procedure
I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, comunica ai contribuenti l’ammissione al regime entro i successivi 120 giorni.
Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
Inoltre, in caso di inosservanza degli impegni assunti dal contribuente l’esclusione dal regime dell’adempimento collaborativo è preceduta da un periodo transitorio di osservazione al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime. Il periodo transitorio di osservazione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente.
Il periodo transitorio di osservazione è finalizzato alla verifica che gli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità del regime siano stati posti in essere dal contribuente e che siano state regolarizzate le connesse violazioni fiscali. Il periodo transitorio di osservazione è pari a 120 giorni, prorogabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, per una sola volta.
Infine, l’esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.