La nuova riscossione supera ruolo e cartella. Discarico automatico dopo 5 anni

Se è vero che il diritto tributario è un diritto attuato, ovvero funzionale a far confluire nelle casse erariali le somme occorrenti necessarie per garantire beni e servizi alla collettività, è altrettanto vero che i dati attuali sull’efficienza e l’efficacia dell’attività di riscossione sono impietosi: si stima, infatti, un “magazzino” di ruoli giacenti presso Agenzia delle Entrate-Riscossione di oltre 1.000 miliardi di euro suddivisi in oltre 130 milioni di cartelle, dei quali appena il 5% (51 miliardi) realmente esigibili (ovvero non riferiti a soggetti defunti o estinti).

Se, come emerge anche dai lavori parlamentari, l’attuale disciplina del servizio di riscossione si presenta estremamente farraginosa e inidonea a consentire un efficace svolgimento delle attività di recupero coattivo dei crediti pubblici, ecco allora che l’art. 18 della legge delega n. 111/2023, rubricato “Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione”, reca i principi e i criteri per la modernizzazione del sistema nazionale della riscossione (anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali).

Nuova organizzazione delle Agenzie fiscali

In particolare, al comma 1, lettera a), si stabilisce che debba essere incrementata l’efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, attraverso una semplificazione che orienti l’attività verso i principi di efficacia, economicità e imparzialità nonché verso obiettivi di risultato.

Da un punto di vista organizzativo, tali obiettivi andranno perseguiti tramite l’individuazione di un nuovo assetto del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall’agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all’Agenzia delle Entrate, in modo da superare l’attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l’Agenzia delle Entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione (comma 1, lettera f)).

Pianificazione annuale delle procedure di recupero

Ancora, interessante è la disposizione che prevede una pianificazione annuale, da concordare con il MEF, delle procedure di recupero che l’agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi.

Verso il progressivo superamento di ruolo e cartella

Per quanto riguarda i principi di portata più direttamente sostanziale, certamente il più rilevante è quello relativo al progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive.

Discarico automatico delle quote non riscosse

Viene, ancora, previsto il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili.

Rateazioni e rimborsi

Infine, l’estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione dovrà assicurare una maggiore rapidità dell’azione di recupero, mentre sul versante del “debitore” la delega prevede che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate.

La lettera h) dell’art. 18 della legge delega prevede, infine, la semplificazione nonché la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi e la necessità di rivedere la disciplina dei rimborsi IVA.

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