Commercialista Verona, Studio Consulenza Finanziaria e Amministrativa

La riforma della riscossione estende l’accertamento esecutivo

L’art. 18, comma 1, lettera e), della legge delega sulla riforma tributaria (legge n. 111/2023) prevede, tra i principi e criteri direttivi, quello di “potenziare l’attività di riscossione coattiva dell’agente della riscossione, anche attraverso: 1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione, al fine di anticipare l’incasso, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all’articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;”.

Tale disposizione, in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, richiamando la procedura di cui all’art. 17, comma 2, legge n. 400/1998, prevede che per l’estensione degli accertamenti esecutivi a tutte le entrate riscuotibili mediante ruolo è necessario ricorrere all’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato (e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta).

Secondo la Relazione Illustrativa allo schema di legge delega, “si tratta di un iter estremamente farraginoso e complesso, che ostacola l’effettivo superamento del ruolo e l’estensione dell’accertamento esecutivo agli altri comparti della fiscalità generale”.

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Cosa prevede il decreto attuativo della delega fiscale

La nuova norma, destinata a entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale, prevede che, con i regolamenti “da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400”, anche derogando alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito degli atti e avvisi dell’Agenzia delle Entrate elencati dalla norma stessa, “coerentemente” con quanto previsto dallo stesso art. 29 (accertamento esecutivo).

La modifica normativa, a dispetto della previsione della legge delega, lascia inalterato l’articolato procedimento che l’art. 29, comma 1, lettera h) prevede per introdurre l’accertamento esecutivo in ulteriori ambiti rispetto alle imposte sui redditi e all’IVA (D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia).

In secondo luogo, la nuova lettera h) dell’art. 29 contiene un elenco di atti destinati a diventare esecutivi, alla stregua (“coerentemente”) degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e di IVA, al fine del progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento.

Si osserva che tale possibilità, comunque, sarebbe già prevista dall’attuale formulazione dell’art. 29, lettera h), il quale si riferisce alle attività “di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo”. Si tratta di una formulazione abbastanza ampia, in grado di potersi applicare alla generalità degli atti impositivi e di liquidazione di competenza dell’Agenzia delle Entrate (e non solo).

La modifica che lo schema di decreto delegato intende introdurre nell’ambito dell’art. 29, lettera h), contiene una elencazione espressa di atti che potranno diventare “esecutivi”, presumibilmente allo scopo di evitare l’insorgere di dubbi interpretativi.

Gli atti che diverranno esecutivi

Gli atti che possono diventare esecutivi, previa emanazione di regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, legge n. 400/1988, anche in deroga alle norme vigenti, sono i seguenti:
a) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, previsti dall’art. 38-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale, D.Lgs. n. 13/2024);
b) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, previsti dall’art. 38-bis, comma 1, lettera g), del D.P.R. n. 600/1973;
d) avvisi di rettifica del valore degli immobili e delle aziende, ai fini dell’imposta di registro (art. 52, D.P.R. n. 131/1986);
e) avvisi di liquidazione in caso di occultazione del corrispettivo convenuto, in materia di imposta di registro (art. 72, D.P.R. n. 131/1986);
f) avvisi di accertamento e di liquidazione in caso di omissione della dichiarazione di successione (art. 35, D.Lgs. n. 346/1990);

h) avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni in materia di imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo;

i) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi e irrogazione delle relative sanzioni, in materia di tasse automobilistiche e addizionale erariale della tassa automobilistica.

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