Tale disposizione, in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, richiamando la procedura di cui all’art. 17, comma 2, legge n. 400/1998, prevede che per l’estensione degli accertamenti esecutivi a tutte le entrate riscuotibili mediante ruolo è necessario ricorrere all’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato (e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta).
Secondo la Relazione Illustrativa allo schema di legge delega, “si tratta di un iter estremamente farraginoso e complesso, che ostacola l’effettivo superamento del ruolo e l’estensione dell’accertamento esecutivo agli altri comparti della fiscalità generale”.
Cosa prevede il decreto attuativo della delega fiscale
La modifica normativa, a dispetto della previsione della legge delega, lascia inalterato l’articolato procedimento che l’art. 29, comma 1, lettera h) prevede per introdurre l’accertamento esecutivo in ulteriori ambiti rispetto alle imposte sui redditi e all’IVA (D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia).
In secondo luogo, la nuova lettera h) dell’art. 29 contiene un elenco di atti destinati a diventare esecutivi, alla stregua (“coerentemente”) degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e di IVA, al fine del progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento.
Si osserva che tale possibilità, comunque, sarebbe già prevista dall’attuale formulazione dell’art. 29, lettera h), il quale si riferisce alle attività “di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo”. Si tratta di una formulazione abbastanza ampia, in grado di potersi applicare alla generalità degli atti impositivi e di liquidazione di competenza dell’Agenzia delle Entrate (e non solo).
La modifica che lo schema di decreto delegato intende introdurre nell’ambito dell’art. 29, lettera h), contiene una elencazione espressa di atti che potranno diventare “esecutivi”, presumibilmente allo scopo di evitare l’insorgere di dubbi interpretativi.
Gli atti che diverranno esecutivi
h) avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni in materia di imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo;
i) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi e irrogazione delle relative sanzioni, in materia di tasse automobilistiche e addizionale erariale della tassa automobilistica.