Il
decreto sulle sanzioni tributarie ha chiarito l’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione. Tuttavia, la norma si riferisce esclusivamente alle sentenze irrevocabili di assoluzione. Quali sono, invece, gli effetti tributari anche delle sentenze di condanna intervenute in sede penale, con riferimento ai medesimi soggetti e fatti materiali oggetto della pretesa impositiva? La riforma nulla precisa in proposito, ma la “parallela” previsione dell’
art. 654 c.p.p. consente di considerare in gran parte superato il doppio binario fra esiti del processo civile e del processo tributario: il giudice tributario può dare applicazione alle sentenze penali sia di assoluzione che di condanna divenute irrevocabili emesse a seguito di dibattimento tutte le volte in cui si convinca dell’identità soggettiva e oggettiva di quanto contestato ai fini penali e tributari.
Fra le “novità” che sono state recentemente introdotte, a mio avviso, di particolare rilevanza è quella di cui all’
art. 1, lettera m),
D.Lgs. n. 87/2024 che ha inserito nel
D.Lgs. n. 74/2000 l’art. 21-bis, intitolato “
Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”.
Si tratta di norma sopravvenuta la cui rilevanza è già stata ampiamente ribadita anche dalla Suprema Corte che (ad esempio) con le
ordinanze n. 20263 e
n. 23570 del 2024 ne ha dato applicazione, quale
jus superveniens, attinente ai procedimenti in corso nei quali, nel parallelo processo penale, il contribuente era stato assolto “perché il fatto non sussiste” con sentenza irrevocabile, pronunciata a seguito di dibattimento.
In particolare, la norma sopravvenuta (art. 21-bis cit.) è chiara nel precisare che:
“1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati”.
Tale norma non comporta che la sentenza penale trovi applicazione “automatica” nel giudizio tributario, dovendo comunque il Giudice valutare, caso per caso, la identità “soggettiva” (dell’imputato e del “contribuente”) e la identità dei “fatti materiali” oggetto dei due processi.
Ciò premesso, si fa rilevare che si tratta di norma (art. 21-bis) inserita nel
D.Lgs. sulle sanzioni n. 87/2024 ma che tuttavia ha evidentemente una
ricaduta diretta anche ai fini “sostanziali” quanto al tributo accertato e sanzionato.
Come si vede, tuttavia tale norma si riferisce esclusivamente alle sentenze irrevocabili di assoluzione; v’è quindi da domandarsi quali siano gli effetti tributari delle sentenze di condanna intervenute in sede penale, con riferimento ai medesimi soggetti e fatti materiali oggetto della pretesa impositiva.
La recente riforma nulla precisa in proposito; di tal che sembra applicabile la “parallela” previsione dell’
art. 654 c.p.p. (in vigore dal 1989) intitolato: “
Efficacia della sentenza penale di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi” che così recita:
“Nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchè i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
L’applicazione dell’
art. 654 c.p.p.
nel processo tributario aveva trovato
ostacolo (sia con riferimento alla sentenza di condanna che di assoluzione) in quanto nella sua parte finale si prevede che tali sentenze penali non avessero effetto nel giudizio penale e amministrativo (e quindi anche in quello tributario) nel quale la legge civile (e, in particolare, quella del processo tributario) poneva limitazioni alla “prova della posizione soggettiva controversa”.
Al riguardo, v’è da considerare che la recente introduzione della
prova testimoniale scritta (
art. 7, comma 4,
D.Lgs. n. 546/1992, come sostituito dall’
art. 4, lettera c,
legge n. 130/2022) ha sostanzialmente eliminato la limitazione alla prova nell’ambito tributario della “posizione soggettiva controversa”, in relazione alla quale la dottrina aveva sempre sostenuto l’inefficacia delle sentenze penali di condanna e di assoluzione nel giudizio tributario.
Pertanto, il “
doppio binario” fra
esiti del processo civile e del
processo tributario deve ritenersi in gran parte
superato, potendo il Giudice tributario dare applicazione alle sentenze penali sia di
assoluzione (
ex art. 21 bis cit.) che di
condanna (
ex art. 654 c.p.p.) divenute irrevocabili
emesse a seguito di dibattimento tutte le volte in cui si convinca delle identità soggettive ed oggettive sopra indicate.
Ciò premesso, tuttavia resta ferma la possibilità che il Giudice tributario
nel suo libero apprezzamento, valuti la ricaduta ai fini fiscali del contenuto di provvedimenti penali (anche diversi dalle sentenze di merito pronunciati a seguito di dibattimento, quali ad esempio
provvedimenti di archiviazione) qualora si convinca della indicata identità “soggettiva e oggettiva” cui come abbiamo visto fa riferimento sia l’art. 21 bis che l’
art. 654 c.p.p.
Per un approfondimento si veda oltre alle ordinanze della Cassazione n. 20263 e n. 23570 del 2024, sopra indicate, Lovisolo A. Esperibilità della prova testimoniale nel processo tributario e conseguente applicazione del principio del “ne bis in idem” in GT (Giurisprudenza Tributaria) 12/2023 pag. 993”, nonché ID “Doppio binario” fra esiti del processo penale e tributario: necessità di un coordinamento normativo e inconfigurabilità di automatici effetti delle sentenze penali nel processo tributario; (limitata) rilevanza nel processo penale delle sentenze e “definizioni” tributarie” in Dir. prat. trib. 2024, I, fasc. 4 pag. 1310.
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