La legge delega al Governo per la riforma fiscale, azione parte degli obiettivi del PNRR, prevede un rafforzamento della compliance tra Amministrazione finanziaria e contribuente in tutte le fasi amministrative del procedimento tributario recependo anche i principi del diritto unioniale e internazionale.
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È prevista la razionalizzazione del sistema tributario, processo che si presenta (e come poteva non esserlo) articolato e ambizioso intervenendo su 4 macro-aree: i principi generali; i tributi; i procedimenti e le sanzioni; i testi unici e i codici.
Un rapporto trasparente tra Fisco e contribuente
Il disegno di legge delega fiscale contiene, per quel che qui interessa, nuovi principi e criteri direttivi per le procedure di controllo cercando di rendere l’azione di contrasto ai fenomeni illeciti maggiormente:
– efficace, indirizzando le verifiche nei confronti di soggetti ad alto rischio evasione e “non disturbando” i contribuenti onesti;
– efficiente, prevedendo nuove metodologie che sfruttino appieno le tante banche dati disponibili (nonché di prossima istituzione), sia a livello nazionale (es. fatturazione elettronica) che unioniale (es. DAC 7 e CESOP).
In aggiunta il rapporto tra le parti dovrà essere semplice, collaborativo e trasparente, potenziando la compliance, razionalizzando gli obblighi dichiarativi, riducendo gli adempimenti e armonizzando i termini tributari ed infine riconoscendo maggiori diritti di difesa al contribuente.
Sui primi due versanti verranno introdotti audit 2.0 con una vision digitale con l’intento di semplificare e indirizzare l’azione verso soggetti poco affidabili attraverso una mirata “analisi del rischio” e coordinandosi con le Amministrazioni estere. Tale ultima esigenza si è resa necessaria a seguito dell’affermarsi della Digital Economy, ove i fenomeni economici e, di conseguenza, i risvolti tributari, coinvolgono più giurisdizioni indipendenti.
Con riferimento al terzo ambito è prevista la generalizzazione del contraddittorio “a pena di nullità” prevedendo l’obbligo dell’ente impositore di motivare espressamente il provvedimento di accertamento in base alle osservazioni fornite dal contribuente e, più in generale, una partecipazione del contribuente al procedimento tributario, indipendentemente dalle modalità con le quali si svolge il controllo.
Sul lato della riscossione verrà superato, progressivamente, l’istituto del ruolo, oramai non più attuale.
La vision garantista e compliant dello sportello unico IVA
Dal 1° gennaio 2015 l’Italia ha recepito il regime IVA comunitario dello sportello unico, limitato prima ai soli servizi TTE, ma oggetto di recente estensione a tutto l’e-commerce B2C transfrontaliero dal 1° luglio 2021.
Il sistema, calibrato sulle scelte comunitarie (ricordiamo nel settore dell’imposta sulla cifra d’affari la normativa domestica deve attenersi al diritto comunitario derivato) anticipa i principi contenuti nel disegno di delega fiscale di cui sopra, traducendo in strumenti pro-compliace, offrendo lo spunto anche per altre iniziative.
Dichiarazione e versamento
I soggetti che aderiscono allo sportello unico devono presentare una dichiarazione periodica e versare l’imposta dovuta entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.
In seguito, con riferimento alla fase del controllo, sono previste azioni, innovative rispetto al nostro ordinamento, finalizzate a limitare le contestazioni di eventuali irregolarità (non fraudolente) incentivando la compliance. Viene, pertanto, garantita, in ogni fase amministrativa, l’instaurazione del confronto tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
Il remainder
Comunicazione che non produce conseguenze in termini di imposizione nei confronti del contribuente, in quanto rappresenta una mera segnalazione di criticità indirizzata al soggetto passivo, senza imporre alcun obbligo di pagamento di imposta, interessi o sanzioni amministrative.
Comunicazione di liquidazione “impoesattiva”
In caso di riscontro di irregolarità nella liquidazione automatizzata delle dichiarazioni viene inviata al contribuente, anche in forma elettronica, una “comunicazione di irregolarità” (art. 54-quater) che, però, a differenza di quella domestica (art. 54-bis), contiene l’intimazione ad adempiere, entro 60 giorni dalla relativa ricezione, al pagamento dell’imposta unitamente a sanzioni e interessi. In caso di mancata definizione la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva.
Omessa dichiarazione con invito “pre-accertamento”
Per quanto concerne il controllo sostanziale l’Amministrazione finanziaria è tenuta a comunicare ai soggetti passivi in regime speciale l’omessa presentazione della dichiarazione periodica, sollecitandoli ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali essa provvede a determinare l’imposta dovuta con apposito avviso di accertamento (54-quinquies, comma 2).
Detto invito concretizza il primo atto (bonario) mediante il quale si instaura, nella fase del controllo, il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente il quale è posto nelle condizioni “effettive” di presentare osservazioni o memorie o di produrre documenti atti ad evidenziare le ragioni, di diritto o di fatto, della mancata presentazione della dichiarazione, conformemente ai principi vigenti nell’ordinamento comunitario e nell’ordinamento tributario nazionale (Corte di Giustizia UE, sentenza Sopropè, 18 dicembre 2008; Corte di Cassazione Sezioni Unite, n. 18184/2013).
Solo a seguito dell’inerzia del contribuente l’Ufficio può attivare il procedimento di accertamento induttivo dell’imposta.
In conclusione
Tale percorso, di lungo periodo, ha già raggiunto importanti step, nel corso degli ultimi anni, quali il ravvedimento sine die, la dichiarazione precompilata e le lettere di compliance.
Gli interventi, o meglio, i principi presenti nel disegno di delega fiscale non sono, però, nuovi nella nostra disciplina in quanto, seppur su spinta comunitaria, il legislatore italiano li ha recepiti dal 2015 con riferimento allo sportello unico IVA ove viene garantito in ogni fase del controllo un confronto proficuo tra le parti, promosso su impulso dell’Amministrazione finanziaria e utilizzando sistemi di comunicazione elettronica.
Un’esperienza, a parere di chi scrive, da valorizzare, ad esempio introducendo un “periodo di comporto fiscale” ove entro 15 giorni dalla scadenza potrebbe essere inviato al contribuente un remainder nel caso di omessa dichiarazione o di mancato (parziale) versamento ed eliminata la complessa sanzione relativa all’omesso versamento e alla tardiva presentazione del modello nei primi 15 giorni di ritardo. Ciò in considerazione del fatto che qualsiasi contribuente potrebbe incorrere, in prossimità delle scadenze previste, in situazioni personali o familiari impreviste e straordinarie (es. malattia o lutti) o in mere dimenticanze scusabili.
Scelta che non comporterebbe spese rilevanti ma permetterebbe di allineare il nostro Fisco ad altri Stati membri innalzando anche, da un punto di vista operativo, il grado di competitività del nostro sistema Paese.
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