La riscossione dei tributi come doveroso epilogo del sistema fiscale

Le disposizioni della delega sulla riscossione sono collocate nell’articolo rinumerato come 18. Il primo principio è indiscutibile, il problema sarà come vederlo declinato nei decreti legislativi: incrementare l’efficienza dei sistemi della riscossione, con l’importante aggiunta dei sistemi locali a quello nazionale, unico inizialmente previsto. L’attività dovrà essere orientata secondo i princìpi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato.

Il sistema della riscossione non è sicuramente efficiente da molto tempo: siamo passati dalle esattorie ad Equitalia e da questa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il cui compito è stato spesso reso difficile da rottamazioni e dilazioni.

Superare la distinzione tra Agenzie

Dal punto di vista organizzativo la delega prevede di superare la distinzione tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate, eventualmente solo per parte delle funzioni. In questo contesto giustamente la delega attribuisce al Ministero dell’Economia e delle finanze il compito di verificare la conformità dell’attività di recupero crediti, controllando una quota di quelli discaricati, cioè abbandonati dopo l’esecuzione infruttuosa.

Al momento della chiusura di Equitalia si parlava di un “magazzino” di ruoli per oltre 1.000 miliardi di euro (più di due volte il gettito annuale di tutti i tributi), con una stima che solo 51 fossero fondatamente esigibili.

Se la riscossione avviene per conto di enti diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali od enti pubblici previdenziali – in pratica per conto degli enti locali – al momento dell’accredito viene trattenuta la percentuale dell’1%.

Crediti raggruppati per codice fiscale

Le disposizioni sono prevalentemente operative. Alcune sono talmente ovvie che non si capisce come mai non fossero già attuate, come quella di un raggruppamento dei crediti per codice fiscale.

Discarico automatico dopo cinque anni

Interessante è la disposizione relativa al tentativo di riscossione dopo che siano trascorsi i cinque anni dall’affidamento del ruolo, il cui decorso comporta il discarico automatico. Dopo questo termine l’ente creditore, cioè l’Agenzia delle Entrate piuttosto che il Comune, potranno affidare la riscossione a soggetti privati, tramite procedura di gara ad evidenza pubblica, quando divengono noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali.

Questa disposizione è suggestiva, ma bisogna rispondere a una domanda: chi fa questa verifica, specie negli enti di maggiore dimensione?

Certo in un piccolo Comune si può evidenziare un mancato pagatore che si mette a circolare con un’auto di lusso o acquista un immobile di valore elevato, ma si tratta di un’indagine che può forse essere attivata solo da un sistema di intelligenza artificiale che spulcia in continuazione gli atti dei pubblici registri per confrontare i titolari con quelli della black list dei cattivi pagatori. Ammesso che non si rifugino dietro soggetti opachi.

Responsabilità dell’agente della riscossione

Ovvia anche la disposizione sulla responsabilità dell’agente della riscossione per dolo o colpa grave, che abbiano comportato la decadenza del diritto di credito.

Obbligo di resa del conto

Interessante il principio relativo all’individuazione in via tassativa dell’obbligo di resa di conto per chi maneggia denaro, valori o altri beni pubblici.

Pignoramento dei rapporti finanziari

Per una maggior efficacia della riscossione si prevede la razionalizzazione, l’informatizzazione e la semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l’introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore.

E la riscossione locale?

Infine, viene precisato che questi principi e criteri direttivi si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali. I principi di riforma per questi enti sono enunciati nell’articolo ora rubricato come 14, che si occupa prevalentemente delle forme di vigilanza sui soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Quest’ultima ipotesi riguarda, ad esempio, le società in house che riscuotono la TARI per conto dei Comuni.

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