L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul tema della
compensazione – con modello F24 – dei crediti derivanti dagli interventi di
superbonus, oggetto delle recenti
risposte a interpello n. 394 e n. 395 del 25 luglio 2023. In tali precedenti occasioni veniva chiarito che le somme possono essere compensate con le imposte su giochi e scommesse sportive.
Nel caso, invece, della
risposta a interpello n. 397 del 27 luglio 2023, si chiede se la compensazione possa avvenire anche con le imposte dovute da un istituto di credito che svolge la propria attività in Italia mediante una
stabile organizzazione.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate
Un istituto di credito che opera in Italia mediante una stabile organizzazione ha attuato un’operazione di fusione per incorporazione di una società controllata che, tra l’altro, operava in Italia anch’essa per il tramite di una stabile organizzazione, offrendo servizi connessi al deposito di titoli e strumenti finanziari in amministrazione.
Per effetto dell’operazione di fusione per incorporazione, l’attività svolta dalla stabile organizzazione italiana della società controllata incorporata, riguardante l’attività di deposito di titoli e strumenti finanziari in amministrazione di cui all’
art. 1838 c.c. è stata assorbita nella stabile organizzazione dell’istituto di credito.
Quest’ultimo fa presente che attribuirà alla propria
stabile organizzazione il ruolo di
rappresentante fiscale, affinché provveda nell’esecuzione di tutti gli adempimenti di natura tributaria, rilevanti nel territorio dello Stato, connessi alla propria operatività. Evidenzia, inoltre, che la propria stabile organizzazione si è resa
cessionaria di crediti d’imposta derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica degli edifici di cui all’
art. 119,
D.L. n. 34/2020, così come disposto dall’art. 121, comma 1, lettera b), dello stesso decreto –
crediti superbonus. Precisa anche che, tra tali crediti, rientrano anche i crediti superbonus di cui la stabile organizzazione della società controllata si era resa cessionaria prima dell’efficacia giuridica dell’operazione di fusione per incorporazione.
Alla luce di quanto sopra, l’istituto di credito chiede di confermare che la propria stabile organizzazione possa compensare i propri crediti superbonus, di cui si è resa cessionaria, con i versamenti d’imposta dovuti per la propria attività di rappresentante fiscale.
Più precisamente, l’istituto istante chiede di confermare che, in virtù del principio dell’unitarietà giuridica tra casa madre e stabile organizzazione, i debiti tributari originati dall’attività di sostituto d’imposta italiano della casa madre dell’istante siano compensabili con i crediti superbonus di cui si è resa cessionaria la stabile organizzazione dell’istante (inclusi quelli derivanti dall’acquisizione della società controllata).
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria ha espresso
parere positivo sulle richieste avanzate dall’istituto di credito, confermando che una stabile organizzazione può compensare i crediti d’imposta derivanti da opzione
ex art. 121 del
decreto Rilancio (di cui è titolare, in quanto cessionaria) con i versamenti d’imposta dovuti in qualità di rappresentante fiscale della casa madre.
Ciò in ragione del principio di unitarietà giuridica tra casa madre e stabile organizzazione, in forza del quale la stabile organizzazione “non è titolare di autonoma soggettività giuridica, limitandosi a riflettere quella della casa madre” e costituendo con essa
un soggetto passivo unico (cfr.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 16 gennaio 2019, n. 5/E e
risposta a interpello 6 aprile 2022, n. 169 in recepimento di svariate pronunce della Corte di Giustizia UE quali, fra le altre, sentenza 23 marzo 2006, causa C210/04, le cui determinazioni sono state recepite in via di prassi dalla
risoluzione 16 giugno 2006, n. 81/E a proposito delle prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera? sentenza 16 luglio 2009, C244/08, punto 38? sentenza 12 settembre 2013, causa C 388/11, punto 34).
Nella risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorda altresì che, a seguito di un’operazione di fusione, la società incorporante può utilizzare in compensazione i crediti risultanti nel cassetto fiscale dell’incorporata, salvo diverse indicazioni recate dall’atto di fusione (in tal senso si era, peraltro, già espressa nella
risposta a interpello n. 218 del 16 febbraio 2023).
Peraltro, è importante sottolineare che tale passaggio del credito d’imposta dall’incorporata all’incorporante deriva da una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata, e non costituisce, al contrario, una nuova cessione dei crediti ai sensi dell’
art. 121 del
decreto Rilancio.
Come compilare correttamente il modello F24
Appurato quanto sopra, si deve tuttavia fare attenzione nella compilazione del modello F24, per evitare che le somme utilizzate in compensazione eccedano l’importo a disposizione per la singola annualità.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, riepiloga le istruzioni per la corretta compilazione del modello F24 per la compensazione, già anticipate nella
risposta a interpello n. 153 del 2023.
In particolare, nella sezione “Contribuente” del modello devono essere indicati:
– nel campo “codice fiscale”, il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione, il c.d. primo codice fiscale;
– nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, il c.d. secondo codice fiscale. In tale campo deve essere inserito anche il codice identificativo “62 soggetto diverso da fruitore del credito”.
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