In particolare, già nella versione originaria, la delega prevedeva un ampio intervento in materia di sanzioni tributarie, amministrative e penali, ivi comprese quelle in materia doganale e di accise.
L’adempimento collaborativo esclude le sanzioni amministrative
Anzitutto, rilevante importanza è stata riconosciuta all’istituto dell’adempimento collaborativo. Infatti, l’art. 17, comma 1, lettera g (n. 1.9.1) della delega prevede che ai contribuenti che, aderendo al regime di adempimento collaborativo, comunicano all’amministrazione, preventivamente ed esaurientemente, tutti i rischi di natura fiscale, non potranno essere irrogate sanzioni amministrative.
Le modifiche all’art. 17 della legge hanno previsto, tra l’altro, il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo. Tra i vari benefici viene specificamente sancita l’esclusione delle sanzioni tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti, fatti salvi i casi di condotte simulatorie o fraudolente.
Il vecchio art. 18 (comma 1, punto a3), rimasto identico (attualmente art. 20, comma 1, lettera a, n. 4), prevede poi che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale, nonché la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale, da parte di imprese prive dei requisiti per l’adesione al regime collaborativo, possano assumere rilevanza per escludere, ovvero ridurre, l’entità delle sanzioni. L’inserimento di tale previsione negli “aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali” lascia presumere che l’esclusione/riduzione delle sanzioni possa riferirsi anche a quelle penali.
È evidente che, mentre l’esclusione delle sanzioni tributarie presuppone un sistema di rilevazione dei rischi nell’ambito dell’adesione al particolare regime collaborativo, l’altra norma fa, invece, riferimento anche alle imprese prive dei requisiti per l’accesso al regime.
Sarà, quindi, interessante verificare cosa farà nel concreto il legislatore delegato.
Escluso il reato di dichiarazione infedele
Il quadro viene completato dalla riscrittura del n. 1.9.2) che prevede l’esclusione delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l’esistenza dei relativi rischi fiscali.
Già la versione originaria del Ddl prevedeva la rilevanza dell’adesione al regime di adempimento collaborativo rispetto al reato di dichiarazione infedele. Veniva infatti prevista l’individuazione, da parte del legislatore delegato, di specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, e segnatamente quelle per la dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo che avessero tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l’esistenza dei relativi rischi fiscali.
Ora non si parla più di “misure di alleggerimento”, che lasciavano presagire una mitigazione dell’apparato sanzionatorio, ma si addiviene a una completa esclusione del reato: tuttavia, per conseguire tale beneficio occorre un comportamento collaborativo e non più semplicemente “non doloso”.
Ulteriori novità in materia di sanzioni
Viene introdotto con l’art. 20, comma 1, lettera a, n. 2), un principio molto atteso da contribuenti e professionisti, ossia la possibilità di non applicare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a quei soggetti che hanno crediti certificati maturati nei confronti della Pubblica amministrazione, per importi pari e fino alla concorrenza del debito di imposta.
E ancora l’art. 20, comma 1, lettera c), n. 5), prevede l’esclusione, in virtù dei principi di cui all’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell’imposta dovuta.
Infine, sarà compito del legislatore delegato – così come previsto dall’art. 20, comma 1, lettera a), n. 5), introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti.