L’apertura retroattiva della partita IVA non preclude il rimborso del credito IVA

Ai fini della richiesta di rimborso IVA di soggetti non residenti, la nomina retroattiva del rappresentante fiscale o l’identificazione diretta possono avvenire anche dopo il compimento dell’operazione, avendo natura meramente formale e non costitutiva del diritto alla detrazione. Il tardivo assolvimento di un obbligo di natura formale non può precludere il rimborso dell’IVA assolta a monte una volta appurata la presenza dei requisiti di accoglimento della richiesta, l’assenza di finità fraudolente e il rispetto di un termine ragionevole per l’apertura di una posizione IVA. La definizione di termine ragionevole non è stata esplicitata in giurisprudenza e prassi. Sul punto è auspicabile un chiarimento volto ad evitare – in futuro – potenziali compressioni del principio di neutralità dell’IVA.

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