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L’apertura retroattiva della partita IVA non preclude il rimborso del credito IVA

L’apertura Retroattiva Della Partita Iva Non Preclude Il Rimborso Del Credito Iva

Ai fini della richiesta di rimborso IVA di soggetti non residenti, la nomina retroattiva del rappresentante fiscale o l’identificazione diretta possono avvenire anche dopo il compimento dell’operazione, avendo natura meramente formale e non costitutiva del diritto alla detrazione. Il tardivo assolvimento di un obbligo di natura formale non può precludere il rimborso dell’IVA assolta a monte una volta appurata la presenza dei requisiti di accoglimento della richiesta, l’assenza di finità fraudolente e il rispetto di un termine ragionevole per l’apertura di una posizione IVA. La definizione di termine ragionevole non è stata esplicitata in giurisprudenza e prassi. Sul punto è auspicabile un chiarimento volto ad evitare – in futuro – potenziali compressioni del principio di neutralità dell’IVA.

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