L’assicurazione professionale? Possono dedurla anche i «minimi»
- 9 Dicembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Chi ha scelto il regime fiscale di vantaggio può accedere all’agevolazione sui premi pagati contro gli infortuni. Purché la copertura riguardi l’esercizio della professione, non la sfera privata
di Cristina Odorizzi
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Il quesito. Un ingegnere, che adotta il regime dei minimi, ha stipulato un’assicurazione infortuni con convenzione speciale professionisti: può detrarla come spesa in bilancio?
T.N. – Vercelli
La risposta. L’articolo 54 del Dpr 917/86 (Tuir) dispone che nell’esercizio dell’arte o della professione sono deducibili le spese: effettivamente sostenute nel periodo d’imposta; inerenti all’esercizio dell’arte o professione; debitamente documentate.
A proposito del principio di inerenza, le stesse istruzioni al modello Redditi persone fisiche, quadro RE, precisano che sono deducibili, tra l’altro, i premi di assicurazione «per rischi specificamente inerenti all’attività artistica o professionale, ivi compresi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti e aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro».
Tra tali spese si ritiene possano rientrare quelle per assicurazione contro gli infortuni, sia del professionista sia del personale dipendente e dei collaboratori, per danni a terzi per fatto professionale, Rc auto e simili.
Tuttavia, in riferimento all’assicurazione contro gli infortuni del professionista, va sottolineato che la deducibilità del premio è connessa alla sua inerenza all’esercizio della professione. Pertanto il relativo risarcimento dev’essere a fronte del mancato reddito causato dall’infortunio, e non attenere la sfera privata.