L’attività svolta nei punti di ricarica dei veicoli elettrici configura una cessione di beni ai fini IVA

Con la sentenza relativa alla causa C-228/22, la Corte di Giustizia UE si è espressa in merito all’interpretazione delle disposizioni della direttiva n. 2006/112/CE relative alla classificazione delle attività svolte nei punti di ricarica destinati ai veicoli elettrici, come cessioni di beni o prestazioni di servizi, di cui rispettivamente agli artt. 14 e 24 della stessa direttiva.

Il dubbio sollevato dal giudice nazionale è relativo alla qualificazione dell’operazione complessa effettuata nei predetti punti di ricarica, che comprende la messa a disposizione dei dispositivi di ricarica (compresa l’integrazione del caricatore con il sistema operativo del veicolo), la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati verso le batterie del veicolo elettrico, il supporto tecnico necessario per gli utenti dei veicoli e, infine, la messa a disposizione degli utenti di una piattaforma dedicata, di un sito web o di un’applicazione per la prenotazione di un determinato connettore, per la visualizzazione della cronologia delle operazioni e dei pagamenti effettuati, nonché la possibilità di utilizzare il cd. “portafoglio elettronico” che permette di effettuare i pagamenti per le singole sessioni di ricarica.

Descrizione del caso

Nella fattispecie in esame, una società polacca intenzionata a fornire le predette prestazioni, ha rappresentato che gli utenti pagheranno un prezzo unico calcolato esclusivamente sulla base del tempo delle singole sessioni di ricarica. Per le prestazioni supplementari fornite nell’ambito di una determinata sessione di ricarica, tra cui il supporto tecnico, la prenotazione di un concreto dispositivo o l’accesso alla piattaforma, al sito web o all’applicazione di cui sopra, la società non intende addebitare alcun importo aggiuntivo, in quanto l’utilizzo di tali servizi sarà incluso nel prezzo della sessione di ricarica.

Ad avviso della società, l’insieme delle prestazioni descritte, fornite agli utenti di veicoli elettrici, costituisce un’unica operazione imponibile, nella specie, una prestazione di servizi a titolo oneroso, ma l’Amministrazione finanziaria ha disatteso tale classificazione ritenendo che la fornitura di energia elettrica necessaria per ricaricare i veicoli deve essere considerata la prestazione principale, mentre le altre prestazioni offerte dalla società sono ad esse accessorie.

In sostanza, secondo questa impostazione, le prestazioni rese dalla società devono essere suddivise in due parti, segnatamente le prestazioni relative alla fornitura di energia elettrica (ossia, la messa a disposizione di dispositivi di ricarica, la fornitura stessa di energia elettrica, nonché il supporto tecnico) e le altre prestazioni (ossia, la messa a disposizione di una piattaforma, di un sito web, di un’applicazione o di un portafoglio elettronico).

Il giudice di primo grado ha richiamato, in primo luogo, l’attenzione sulla direttiva n. 2014/94/UE, avente per oggetto la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, indicando che la citata direttiva non associa la ricarica di un veicolo elettrico presso una stazione con la vendita di energia elettrica in quanto bene e ha convenuto con la società che l’interesse principale dei singoli utenti della stazione di ricarica è quella di utilizzare i dispositivi che consentono di ricaricare i veicoli in modo rapido ed efficiente. Pertanto, dal punto di vista dell’utente, la prestazione principale fornita dalla società è costituita dalla messa a disposizione dei dispositivi presenti nella stazione di ricarica dei veicoli, unitamente alla necessaria integrazione del caricatore con il sistema operativo del veicolo.

Pertanto, lo scopo del servizio non è quello di offrire l’energia elettrica, ma i dispositivi di ricarica tecnicamente avanzati di cui sono dotate le stazioni e, del resto, se la prestazione fosse finalizzata all’acquisto di energia elettrica, ciascun utente, anziché ricorrere alla stazione di ricarica, potrebbe utilizzare la rete domestica o la rete del luogo di lavoro, nella quale transita la stessa energia elettrica presente nella rete delle stazioni di ricarica.

Peraltro, dai fatti della causa non risulta che il calcolo del prezzo sia basato sulla quantità di energia consumata, tant’è che, anche se l’energia costituisce un bene ai fini dell’IVA, ciò non significa che in ogni caso in cui viene utilizzata energia per fornire un servizio vi sia una cessione di beni quale prestazione principale. L’attrattiva dell’offerta delle stazioni di ricarica si esprime essenzialmente nel tempo di ricarica dell’energia e non nell’accesso all’energia elettrica.

Considerazioni del giudice del rinvio

Secondo il giudice del rinvio, nella fattispecie in esame, la messa a disposizione dei dispositivi di ricarica (compresa l’integrazione del caricatore con il sistema operativo del veicolo), la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati verso le batterie del veicolo elettrico e il supporto tecnico necessario per gli utenti dei veicoli sono necessari per svolgere le operazioni di ricarica dei veicoli, essendo strettamente correlati tra loro. Di conseguenza, la fornitura di energia elettrica e la messa a disposizione dei dispositivi di ricarica unitamente al supporto tecnico devono, nelle circostanze del caso di specie, essere considerate, ai fini dell’IVA, come elementi che costituiscono un’unica operazione.

L’ulteriore prestazione, consistente nella messa a disposizione degli utenti di una piattaforma dedicata, di un sito web o di un’applicazione per la prenotazione di un determinato connettore, per la visualizzazione della cronologia delle operazioni e dei pagamenti effettuati, nonché la possibilità di utilizzare il cosiddetto portafoglio elettronico preposto per effettuare i pagamenti delle singole sessioni di ricarica, non risulta, invece, così strettamente collegata con l’operazione di ricarica dei veicoli, anche se indubbiamente può rappresentare una rilevante agevolazione per gli utenti nello svolgimento dell’operazione in parola, avendo la stessa carattere di prestazione accessoria.

Per determinare se l’operazione complessivamente posta in essere debba essere qualificata come cessione di beni o prestazione di servizi occorre individuarne gli elementi predominanti e, quindi, stabilire che cosa costituisca per il consumatore medio l’elemento più significativo dell’operazione di cui trattasi.

Il giudice del rinvio è dell’avviso che la posizione dell’Amministrazione finanziaria sia più plausibile, in quanto l’utente del veicolo non si reca al punto di ricarica per utilizzare il dispositivo di ricarica, ma per ricaricare, con l’energia elettrica, la batteria del veicolo, e, presso tale stazione, può scegliere tra punti di ricarica veloce e lenta, che vengono utilizzati non solo in funzione del tempo di ricarica, ma anche tenendo conto delle caratteristiche della batteria del veicolo.

Pertanto, la messa a disposizione dei dispositivi di ricarica non costituisce un fine a sé stante per l’utente del veicolo, bensì un mezzo per usufruire, alle migliori condizioni possibili, della prestazione principale che è il prelievo di energia elettrica tramite gli appositi dispositivi, con la conseguenza che l’utilizzo del dispositivo di ricarica costituisce, per l’utente, soltanto un mezzo per ricaricare, con l’energia elettrica, la batteria del proprio veicolo.

Tuttavia, il medesimo giudice osserva che dall’art. 4, punto 8), della direttiva n. 2014/94/CE si desume la volontà del legislatore comunitario di considerare la ricarica dei veicoli elettrici come un servizio e che l’attuale prassi commerciale dimostra che, per il calcolo dell’importo dovuto per la ricarica, si tiene conto sia della quantità dell’energia consumata, sia del tempo di sosta durante la ricarica.
Considerata l’importanza della questione non solo per gli operatori nazionali dei punti di ricarica, ma anche per l’intero mercato dell’Unione – in particolare, per quanto riguarda la determinazione del luogo impositivo – assume rilevanza stabilire se, ai sensi della disciplina dell’IVA, l’operazione complessivamente posta in essere in esame debba essere qualificata come una cessione di beni ai sensi dell’art. 14, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE o come una prestazione di servizi ai sensi del successivo art. 24, par. 1, della medesima direttiva.

Orientamento della Corte europea

Nell’analizzare la questione, la Corte ha anzitutto rilevato che il riferimento, contenuto nell’art. 4, par. 8, della direttiva n. 2014/94/CE ai servizi di ricarica per veicoli elettrici non pregiudica la qualificazione dell’operazione in questione cessione di beni o prestazione di servizi nell’ambito della direttiva n. 2006/112/CE. Infatti, ai sensi dell’art. 1 della direttiva n. 2014/94/CE, quest’ultima mira a stabilire i requisiti minimi per la creazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, compresi i punti di ricarica per i veicoli elettrici, senza quindi intendere stabilire alcuna norma relativa al trattamento, dal punto di vista dell’IVA, della cessione di combustibile alternativo.

Dopodiché, la Corte ha osservato che, siccome la commercializzazione di un bene è sempre accompagnata da una prestazione minima di servizi, solo i servizi distinti da quelli che necessariamente accompagnano la commercializzazione del bene possono essere presi in considerazione per valutare la natura dell’operazione nel suo complesso.

In proposito, la cessione di energia elettrica necessaria per ricaricare la batteria dei veicoli costituisce una cessione di beni, ai sensi dell’art. 15, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE e, dato che la cessione in esame presuppone l’utilizzo di adeguati dispositivi di ricarica, la concessione dell’accesso alle apposite apparecchiature costituisce una prestazione minima di servizi che necessariamente accompagna la fornitura di energia elettrica e che, pertanto, non è idonea a mutare la natura dell’operazione, che resta una cessione.

L’assistenza tecnica eventualmente necessaria agli utenti interessati non costituisce, invece, un fine in sé, ma il mezzo per beneficiare nelle migliori condizioni della fornitura dell’energia elettrica necessaria alla propulsione del veicolo elettrico, assumendo quindi carattere accessorio rispetto alla fornitura di energia elettrica.

In conclusione, l’operazione complessivamente posta in essere si qualifica come una cessione di beni a prescindere dalla circostanza, richiamata dal giudice del rinvio, che il corrispettivo dovuto per la ricarica del veicolo elettrico tenga conto esclusivamente del tempo di ricarica, dato che la quantità di energia elettrica consegnata dipende dalla potenza trasferita e, quindi, riflette anche il prezzo unitario dell’energia.

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