Lavoratori di prima occupazione: deduzione anche per contributi per previdenza complementare per familiari a carico
- 22 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 76 del 22 marzo 2024 in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e regime dei contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico per l’adesione alle forme di previdenza complementare.
Con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, il citato articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005 stabilisce che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente nonché attraverso il conferimento del TFR maturando. Inoltre, nell’ipotesi di adesione alle predette forme di previdenza di soggetti fiscalmente a carico di altri, il versamento dei contributi può essere effettuato anche dai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico.
In questo caso, il familiare che ha versato i contributi li può dedurre dal proprio reddito complessivo, per l’ammontare non dedotto dalle persone a carico, fermo restando l’importo complessivamente stabilito di euro 5.164,57.
Il comma 6 dell’articolo 8 del citato d.lgs. n. 252 del 2005,stabilisce, inoltre, che ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
Come illustrato con la predetta circolare n. 70/E del 2007, tale disposizione ha l’intento di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi una adeguata prestazione pensionistica complementare.
Con la risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011 è stato, inoltre, evidenziato che in deroga al criterio di carattere generale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari eccedenti il limite di euro 5.164,57, non possono essere dedotti dal reddito complessivo relativo al periodo d’imposta in cui sono stati versati né utilizzati nei periodi di imposta successivi, le disposizioni contenute nel citato comma 6 sono finalizzate ad incentivare l’iscrizione alle forme pensionistiche complementari.
A tal fine, infatti, viene previsto che i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, conservare l’importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.
La disposizione prevede, quindi, una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione di un lavoratore di «prima occupazione» ad una «forma di previdenza complementare», la differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi. Nella seconda fase, il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).
Con riferimento all’applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005, con la risposta n. 30, pubblicata il 7 febbraio 2024, è stato, tra l’altro, chiarito che l’adesione alla previdenza complementare, rilevante ai fini dell’applicazione del citato articolo 8, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, va riferita a forme di previdenza complementare che consentono la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati e, conseguentemente, che l’«ulteriore plafond di deducibilità» va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. ebis)del TUIR.
In altri termini, ‘‘l’ulteriore plafond di deducibilità’’ (pari alla differenza tra l’importo dei contributi versati nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare e l’importo massimo annualmente deducibile di euro 5.164,57) va calcolato considerando i contributi versati nel quinquennio in cui gli stessi sono stati dedotti dal reddito complessivo.
In applicazione di tale principio, pertanto, qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il «lavoratore di prima occupazione», in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell’ulteriore ‘‘plafond di deducibilità’’.
Il predetto plafond potrà essere utilizzato dal sesto anno di adesione alla forma pensionistica complementare del lavoratore di prima occupazione e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).