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Lavoro dipendente svolto all’estero: come recuperare le maggiori ritenute subite

Lavoro Dipendente Svolto All’estero: Come Recuperare Le Maggiori Ritenute Subite

Sulla base del principio della tassazione mondiale dei redditi (worldwide taxation principle), i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sulla base dei redditi ovunque prodotti.

Su tale aspetto le Convenzioni contro le doppie imposizioni (ove presenti) stipulate tra l’Italia e lo Stato estero nel quale viene prodotto il reddito consentono di individuare il luogo di tassazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 165, comma 1, TUIR, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta.

Il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero (foreign tax credit) può essere richiesto da tutti i soggetti IRES e IRPEF consentendo di annullare la doppia imposizione dei redditi prodotti all’estero da contribuenti residenti fiscalmente in Italia.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

Nella risposta a interpello n. 97 del 2023, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del caso di un contribuente residente fiscalmente in Italia e trasferitosi come lavoratore dipendente per un certo periodo nel Regno Unito.

In considerazione del relativo reddito, il datore di lavoro ha provveduto a operare le ritenute alla fonte per il periodo da ottobre a dicembre in cui si è svolto il rapporto di lavoro. Successivamente essendosi incrementata la base imponibile, Il datore di lavoro ha, altresì, effettuato un conguaglio con lo stipendio di marzo (al termine dell’anno fiscale inglese), conguaglio che ha comportato un maggiore onere fiscale.

Il contribuente fa presente che le ritenute prelevate in sede di conguaglio possono considerarsi versate a titolo definitivo, in quanto per il Regno Unito non vi è alcun obbligo di presentazione della dichiarazione annuale c.d. tax return per il solo reddito derivante dal lavoro dipendente.

A tale proposito, secondo l’art. 15, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Gran Bretagna devono concorrere alla tassazione in entrambi gli Stati.

Conscio di tale principio, Il lavoratore ha riportato nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia, sia i redditi prodotti nel nostro Paese sia i redditi conseguiti nel Regno Unito, inserendo però solo le imposte trattenute prima del conguaglio effettuato dal datore di lavoro.

Il contribuente a questo punto si è domandato con apposita istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate se potesse portare in detrazione dalle imposte italiane anche le ritenute d’imposta effettuate dal datore di lavoro nel Regno Unito dopo le operazioni di conguaglio.

In risposta al contribuente l’Agenzia delle Entrate ha dapprima ricordato che, ai fini dell’assoggettamento a tassazione in Italia di questo reddito, l’art. 3, comma 1, TUIR prevede che l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili.
Il reddito percepito dal contribuente (fiscalmente residente in Italia) nei mesi da ottobre a dicembre dovrà essere assoggettato a tassazione del nostro Paese ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 51 TUIR.
Su questo ultimo punto, infatti al fine di eliminare la doppia imposizione, il contribuente potrà operare secondo le modalità identificate dall’art. 165, comma 1, TUIR.

Il recupero delle ritenute indebitamente subite e/o operate avviene secondo l’Ufficio mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi originaria. Il credito che emerge dalla dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ovvero richiesto a rimborso.

Periodo di imposta nel quale spetta la detrazione

Circa il periodo d’imposta nel quale esercitare la detrazione, Il comma 4 dell’art. 165 TUIR stabilisce che la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui “appartiene” il reddito prodotto all’estero e al quale si riferisce l’imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.

Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione tardivamente, purché entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario.

Pertanto, secondo tale meccanismo potranno essere detratte dall’imposta italiana anche le imposte pagate in acconto all’estero, a condizione che il loro saldo definitivo avvenga in un periodo temporale antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

Su tale scia il successivo comma 5 del menzionato articolo prevede che per i redditi d’impresa prodotti all’estero la detrazione può essere scomputata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo (come nel caso di specie con il conguaglio operato successivamente dal datore di lavoro). L’esercizio di tale facoltà è condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

Pertanto, se i redditi percepiti all’estero hanno concorso alla formazione del reddito complessivo del soggetto nel periodo n, il contribuente può esercitare la detrazione nello stesso periodo a condizione che il pagamento a titolo definitivo dell’imposta estera si verifichi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta n+1.

Nel caso esaminato dalle Entrate, il contribuente avrebbe potuto già inserire nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia nell’anno n+1 non solo le imposte versate in acconto (riguardanti il periodo di lavoro dipendente svolto nel Regno Unito) ma anche quelle maturate in sede di conguaglio, in base a quanto previsto dall’art. 165, comma 5, TUIR.

La precedente disciplina del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero non prevedeva la possibilità del riporto di detto credito conseguentemente alla rilevazione di un’imposta a debito in Italia pari a zero o addirittura inferiore al credito.

La riforma del 2003 ha introdotto il meccanismo del riporto del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero all’art. 4, comma 1, lettera l), della legge delega n. 80/2003 prevedendo il “riporto in avanti e all’indietro del credito per imposte pagate all’estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi”.
Il carryback (possibilità di riporto all’indietro) e il carryforward (possibilità di riporto in avanti) delle eccedenze, previsto precedentemente solo per i redditi di impresa, è stato esteso dal D.Lgs. n. 145/2015 a tutte le tipologie di reddito estero.

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