Con la sentenza del 16 gennaio 2025 resa nella causa C-277/23, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che, al fine di determinare l’importo della deduzione di base a carattere personale cui ha diritto un genitore contribuente per un figlio a carico, non è possibile tenere conto del sostegno alla mobilità a fini educativi di cui il figlio ha beneficiato nell’ambito del programma Erasmus +, con la conseguente perdita, eventualmente, del diritto alla maggiorazione di tale deduzione nell’ambito del calcolo dell’imposta sul reddito.
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