Le lezioni di scuola guida sono imponibili ai fini IVA
- 2 Settembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida deve considerarsi imponibile agli effetti dell’IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79/E del 2019, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE C-449/17. La nozione di insegnamento scolastico o universitario , che comporta l’esenzione IVA, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
Le attività didattiche-formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida sono imponibili a IVA. Con la risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019 relativa alla causa C-449/2017.
La direttiva IVA individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA, l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.
Secondo la Corte di Giustizia UE, la nozione di insegnamento scolastico o universitario include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che mediante tale nozione il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale.
Di conseguenza, la nozione di insegnamento scolastico o universitario ai fini del regime IVA si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso.
Non si applica l’esenzione IVA
Pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario.
Pertanto, la nozione di insegnamento scolastico o universitario deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Tale attività deve pertanto considerarsi imponibile agli effetti dell’IVA.
Come regolarizzare le annualità ancora accertabili
Riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate ritiene che debba essere emessa una nota di variazione in aumento. La maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile.
Inoltre, il mutamento del regime IVA dell’attività (da esente a imponibile) comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all’attività esercitata con riferimento alla variazione in aumento, da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.
Tale diritto può essere esercitato mediante la medesima dichiarazione integrativa con cui deve darsi evidenza dell’imposta a debito.
Conseguentemente, il contribuente è tenuto a versare l’eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito.
In ragione del legittimo affidamento del contribuente, che si è “conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria”, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori “, con riferimento alle prestazioni poste in essere prima della risoluzione n. 79/E/2019.
A cura della Redazione
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