Site icon Commercialista Verona, Studio Consulenza Finanziaria e Amministrativa

Le modifiche all’IVA: principi e criteri per la revisione del sistema

Le Modifiche All’iva: Principi E Criteri Per La Revisione Del Sistema
Con il passaggio in Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 parte ufficialmente la riforma fiscale, con la delega al Governo per l’adozione, nei prossimi due anni, degli atti normativi con cui si prevede una radicale revisione del sistema tributario.

Leggi anche

In questo contesto, trovano naturalmente spazio importanti modifiche al sistema dell’IVA, tese essenzialmente, come principio di carattere generale, a rendere l’imposta più aderente alla normativa unionale: in materia di IVA la disciplina domestica è sotto ordinata rispetto alle direttive comunitarie e non è inusuale riscontrare nelle norme interne previsioni non armonizzate con i criteri disposti dalla UE, come avviene ad esempio nelle cessioni di beni, in relazione alla definizione del presupposto territoriale o del presupposto oggettivo, dove in questo caso la norma comunitaria valorizza il concetto economico sostanziale rispetto a quello giuridico proprio dell’ordinamento interno.

Non entreremo nel merito di due aspetti affatto trascurabili, quali:

– la volontà di riordinare organicamente le disposizioni fiscali mediante la redazione di testi unici (per l’IVA manca un più volte declamato Testo Unico);

– come concretamente verrà data applicazione al principio generale di semplificazione del sistema tributario, anche in seno all’IVA, e il pensiero va a possibili tematiche che ci si auspica possano essere prese in considerazione, ad esempio i termini di fatturazione e di registrazione delle operazioni (pensiamo al reverse charge o alle operazioni transnazionali).

Cosa prevede espressamente la legge delega in ambito IVA

Venendo invece al blocco dedicato all’imposta sul valore aggiunto, vi si esprimono principi e criteri direttivi per la sua revisione in relazione ai seguenti specifici aspetti:

– ridefinizione dei presupposti IVA in ottica di maggior aderenza alla norma unionale;

– revisione della disciplina delle operazioni esenti, sempre in ottica di armonizzazione comunitaria;

– razionalizzazione delle aliquote IVA, omogeneizzando il trattamento per beni e servizi similari;

– revisione della disciplina dell’istituto della detrazione;

– riduzione dell’aliquota IVA all’importazione di opere d’arte, in ossequio a specifica indicazione UE;

– razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA;

– razionalizzazione della disciplina IVA degli enti del Terzo settore.

La revisione delle norme di esenzione

La volontà espressa dalla legge delega è quella (anche) di individuare le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l’imponibilità. La revisione, che dovrà essere necessariamente in linea con le indicazioni comunitarie, giurisprudenza unionale compresa, dovrebbe consentire nelle intenzioni del legislatore di meglio definire le ipotesi di esenzione, e non a caso viene fatto l’esempio del settore immobiliare, dove è noto che, tanto per cessioni che locazioni, viga la regola generale dell’esenzione con previsione di numerose deroghe (per obbligo o per facoltà), in un regime condizionato peraltro dalla natura strumentale o abitativa degli immobili e dalla tipologia degli operatori.

Stante la particolare complessità della materia, è decisamente auspicabile che la sua profonda rivisitazione le conferisca la paventata maggiore coerenza e organicità (e, aggiungiamo, semplificazione applicativa) che la legge delega si propone.

La razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA

Appare interessante, sotto questo profilo, l’indicazione di prevedere un trattamento IVA tendenzialmente omogeneo per i beni e servizi similari, nel rispetto della normativa armonizzata e della loro rilevanza sociale.

Rispetto alle attuali (ridotte: 4, 5 e 10; ordinaria: 22), fermo restando l’ordinaria sono ipotizzabili, in ossequio alle disposizioni comunitarie:

un’aliquota ridotta inferiore al 5% (al massimo per 7 categorie di cui al medesimo allegato III);

– anche una cd. “aliquota zero”.

Anche se non comprese nel citato allegato III, potranno essere applicate aliquote ridotte anche alle cessioni di abitazioni, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

In relazione all’aliquota zero, nella sostanza si tratterebbe di porre in essere operazioni esenti con diritto alla detrazione.

La revisione della disciplina della detrazione

Decisamente più articolato il testo della legge delega su questo punto, e la relazione illustrativa è illuminante su un aspetto di particolare impatto, vale a dire quello degli acquisti e delle importazioni per i quali l’esigibilità dell’IVA si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura.

È previsto infatti che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta. Nella sostanza la concretizzazione della delega consentirà ai contribuenti di detrarre l’IVA indicata sulle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente:

– o nel periodo in cui la relativa imposta è diventata esigibile;

– o in quello in cui la fattura è ricevuta.

Potrà finalmente essere superata l’attuale previsione contenuta nel comma 1 dell’art. 1, D.P.R. n. 100/1998, che lega l’esercizio della detrazione al periodo d’imposta in cui la fattura è ricevuta.

Va ricordato che tale eccezione contenuta nella normativa domestica, già oggetto in anni passati di denuncia alla Commissione UE, si presta fondatamente ai rischi di violazione:

– del principio di equivalenza, stante che il principio della detrazione immediata (alla duplice condizione dell’esigibilità e del possesso del documento) non funziona uniformemente nel corso dell’anno;

– del principio di neutralità dell’IVA, stante che una fattura trasmessa e pagata a fine anno potrebbe risultare recapitata (rectius: ricevuta) solo nell’anno successivo.

Un’altra questione molto concreta investe la previsione di modifica del criterio del pro-rata generale, ipotizzando che sia consentito limitare l’applicazione ai soli beni e servizi promiscui, consentendo la detrazione secondo un criterio analitico di afferenza alle singole operazioni sulla base della natura delle stesse (eliminazione dell’obbligo di pro-rata generale, applicabile facoltativamente per ragioni di semplificazione).

E, con le stesse finalità, si ipotizza di intervenire specificatamente nel settore immobiliare, in relazione all’indetraibilità oggettiva attualmente prevista per gli immobili abitativi.

Le altre indicazioni della legge delega

Altre volontà di revisione espresse dal legislatore interessano:

– la riduzione dell’IVA all’importazione di opere d’arte, in recepimento della direttiva n. 2022/542/UE, con estensione dell’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione;

– la razionalizzazione delle discipline del Gruppo IVA e degli enti del Terzo settore, in una ottica semplificatoria.

Ti aspettiamo al Forum One FISCALE – Edizione speciale “Delega Fiscale: cosa cambia per Professionisti e Imprese” per scoprire tutte le novità previste dalla Delega Fiscale insieme alle più alte cariche istituzionali MEF, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e CNDCEC.

Iscriviti subito all’evento e approfitta della prova gratuita a One FISCALE per non perdere nessun aggiornamento.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte

Exit mobile version