Le novità sulla flat tax incrementale nella bozza di circolare delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in consultazione una bozza di circolare contenente chiarimenti sulla “tassa piatta incrementale” introdotta dall’ultima legge di Bilancio.

Il documento di prassi è online in versione “bozza” per consentire ad esperti, professionisti e associazioni di categoria di condividere con l’Amministrazione eventuali considerazioni e proposte entro il prossimo 15 giugno.

Il contenuto della bozza di circolare

La bozza di circolare evidenzia il perimetro normativo della “flat tax” incrementale, o tassa piatta incrementale, introdotta dalla Legge n. 197/2022 (articolo 1, commi da 55 a 57).

Si tratta di un regime agevolativo opzionale, per l’anno 2023, sostitutivo dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionale e comunale. Chi sceglie la tassa piatta incrementale applica un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40mila euro.

La circolare definisce inoltre la platea dei soggetti ammessi, i redditi esclusi e l’ambito di applicazione, anche con esempi di calcolo.

In particolare, si ritiene che siano esclusi dal regime agevolativo:

-i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”;

– i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR7 ;

– i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati.

L’accesso al beneficio fiscale è precluso, inoltre, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario. Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.

La norma prevede l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15 per cento, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). L’imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare. Si evidenzia che, a tal fine, il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte