Le nuove sanzioni amministrative tributarie si applicano dal 1° settembre

Via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 al decreto legislativo recante la riforma del sistema sanzionatorio, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale.

La decorrenza del nuovo impianto sanzionatorio amministrativo viene ora individuata nella data del 1° settembre 2024.

Quali sono le principali novità?

Crediti non spettanti e crediti inesistenti e loro indebito utilizzo

Intervenendo sul dettato dell’art., comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, sono state aggiunte le lettere g-quater) e g-quinquies) per definire i concetti di “crediti non spettanti” e di “crediti inesistenti”.

Crediti non spettanti

Per crediti non spettanti si intendono, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g-quinquies), D.Lgs. n. 74/2000, i crediti:

1. fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

2. che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

3. utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Inoltre, il nuovo comma 4-bis dell’art. 13 dispone che in caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g-quinquies), D.Lgs. n. 74/2000, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.

La sanzione del 25% trova applicazione anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

A seguire il nuovo comma 4-ter dispone che si applica la sanzione di 250 euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:

a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;

b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

Crediti inesistenti

Per crediti inesistenti si intendono, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g-quater), D.Lgs. n. 74/2000, i crediti per i quali:

1. mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2. i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al n. 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;

In caso di utilizzo di un credito inesistente, l’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 dispone che si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione.

Nel caso di utilizzo di un credito inesistente per il quale i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al n. 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, si applica la sanzione del 70% aumentata dalla metà al doppio (105% – 140%)

Omesso versamento di ritenute e IVA

Viene confermato che i reati di omesso versamento delle ritenute e IVA (articoli 10-bis e 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000) si consumano al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Attenzione

L’eventuale decadenza della rateazione con debito residuo inferiore a 50.000 o a 75.000 euro non fa configurare il reato rispettivamente di omesso versamento delle ritenute e omesso versamento IVA.

Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni, viene previsto che gli esiti del controllo automatizzato vengano comunicati, rispettivamente, al sostituto d’imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente potrà provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno 1/20 per ciascun trimestre solare.

La prima rata è versata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

Autofattura “spia”

La nuova formulazione dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 dispone che il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% (e non più del 100%) con un minimo di 250 euro, semprechè non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

In altri termini, le modifiche apportate sono due:

a) la misura della sanzione in capo al cessionario/committente viene ridotta dal 100% al 70% dell’imposta;

b) viene previsto che il cessionario/committente non sia più tenuto ad emettere l’autofattura spia per regolarizzata la mancata ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare, ma deve comunicare tale omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Ravvedimento operoso e cumulo giuridico

Secondo quanto stabilito dai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, applicando la disciplina del precedente art. 12:

– se la sanzione è calcolata ai sensi dell’art. 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione;

– la sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate;

– la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

– l’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;

– entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo delle misure edittali previste per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973.

Autotutela parziale

Mediante l’inserimento del nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997 viene riproposta l’acquiescenza processuale. In breve, se dopo il ricorso viene disposta un’autotutela parziale il contribuente, automaticamente, ha diritto alla definizione a 1/3 (ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997) rinunciando però interamente al ricorso.

Decorrenza

Le nuove sanzioni amministrative troveranno applicazione a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

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