Legato di genere da dedurre dal valore dell’eredità
- 7 Luglio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con la circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale del legato di genere, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Il documento di prassi analizza l’orientamento della giurisprudenza e conclude per la necessità di un riesame, in sede di contenzioso, delle controversie pendenti, invitando le strutture territoriali ad abbandonare la pretesa tributaria laddove la liquidazione dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi.
La figura del legato di genere
In questo caso, l’onerato è tenuto a una prestazione a favore del legatario che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato; si tratta di un legato c.d. obbligatorio, configurando rispettivamente un debito a carico dell’erede e un credito a favore del legatario.
Differenza tra legato di genere e legato di specie nella giurisprudenza
Il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido tanto se delle cose legate ve ne siano nel patrimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione, quanto se non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte.
La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato a un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte, non ha natura di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l’intenzione del de cuius di attribuire non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento.
Legato di genere: il regime fiscale
Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano.
Inoltre, l’art. 36 prevede, al comma 1, che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari e, al comma 5, che i legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
In conformità a quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, che tengono conto, allo stato, della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere – in quanto debito dell’erede che, dunque, non grava sul valore dell’eredità o delle quote ereditarie – non viene decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore delle stesse.
Legato di genere: l’orientamento della Cassazione
Successivamente, con ordinanza 21 giugno 2022, n. 19906, la sezione V della Cassazione ha ribadito che, ai fini dell’imposta di successione, il legato di genere va distinto dalle “passività” dell’asse ereditario.
Nel caso di legato di cosa genericamente determinata il relativo importo non deve essere indicato tra le passività, in quanto, ancorché legato, esso non rappresenta un peso che grava sull’asse ereditario, ma un debito degli eredi; di conseguenza l’importo del legato non viene riportato nel quadro di riepilogo dell’asse ereditario, mentre viene considerato in sede di liquidazione dell’imposta di successione in relazione al beneficiario dello stesso.
Ciò sul presupposto che il legato pecuniario è un legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere, che è valido tanto se delle cose legate ve ne siano nel patrimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione quanto se non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della morte.
Cambio di passo dell’Agenzia delle Entrate
La circolare n. 19/E/2023 evidenzia che, sul piano fiscale, il legato di genere, in quanto debito dell’erede, non viene allo stato decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
Prendendo le mosse dalla rilevanza, anche ai fini fiscali, della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, l’Agenzia ha evidenziato che il legato di genere è tassato non solo in capo all’erede (non essendo considerato deducibile dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie), ma anche in capo al legatario ai sensi dell’art. 36, comma 5, del TUS.
La tassazione in capo all’erede di una ricchezza (corrispondente al valore del legato) destinata a essere devoluta, a titolo particolare, al legatario non appare in linea con i generali principi di giusta imposizione che informano l’ordinamento tributario.
Con la conseguenza che gli stessi rispondono solidalmente anche per quanto dovuto dai legatari, a titolo di imposta di successione, sul legato di genere.
Quindi richiamando i principi espressi dalla Giurisprudenza, l’Amministrazione finanziaria giunge a sostenere che, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
Contenzioso pendente: cosa farà l’Agenzia delle Entrate
Dalla nuova impostazione dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale del legato di genere deriva l’invito alle strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti e, ove l’attività di liquidazione dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.