L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 32 del 5 dicembre 2023 riguardante modifiche al regime forfetario.
La “legge di bilancio 2023” ha infatti modificato la disciplina del regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, recata dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con la nuova circolare, l’Agenzia delle Entrate, dopo una sintesi delle caratteristiche relative alla disciplina del regime forfetario, fornisce dei chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime in argomento.
Le novità della Legge di Bilancio 2023
Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 54, della legge di bilancio 2023, in particolare:
– viene innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente – di cui all’articolo 1, comma 543 , della legge di stabilità 2015 – per poter applicare il regime in argomento;
– le cause di cessazione del regime – di cui all’articolo 1, comma 714 , della legge di stabilità 2015 – vengono integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta; si tratta del superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.
Le disposizioni in commento si ispirano a quanto previso dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio dell’Unione europea del 18 febbraio 2020 – che ha modificato la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (“direttiva IVA”) con riferimento al regime speciale di esonero dall’imposta sul valore aggiunto per le piccole imprese – sia per quanto riguarda l’individuazione della soglia massima di 85.000 euro come ammontare per l’ammissione al regime forfetario, sia per la previsione di fuoriuscita da detto regime in corso d’anno, nel caso di sforamento della soglia di 100.000 euro.
La circolare, inoltre, fornisce risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori in relazione alle modifiche normative.
Cos’è il Regime forfetario
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano congiuntamente:
-conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro dalla disposizione in commento;
-sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto. L’applicazione del regime forfetario è rivolta sia ai soggetti che già svolgono un’attività sia a coloro che ne intraprendono una nuova. La permanenza nel regime, inoltre, non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.
Esclusioni dal regime forfetario
L’accesso al regime agevolato in esame è in ogni caso precluso ai soggetti che:
– si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
– non sono residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri della UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
– effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
– contemporaneamente all’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in via individuale;
-esercitano in prevalenza la loro attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti lavorativi o erano intercorsi rapporti lavorativi nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
– nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente.
Il sopraggiungere di una delle predette cause ostative in corso d’anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo.
Anche il venir meno di uno dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario, sopra richiamati, comporta la cessazione del regime medesimo, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento, salvo quanto illustrato nei successivi paragrafi.
Copyright © – Riproduzione riservata
Contenuto riservato agli abbonati
Abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)
Abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi