Legge di bilancio 2024: l’analisi di Assonime delle novità in tema di IVA
- 29 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Assonime ha pubblicato la circolare n. 8 del 29 marzo 2024 riguardante la Legge di bilancio 2024 e Decreto “anticipi” e le disposizioni in materia di IVA.
Il documento esamina le disposizioni introdotte in materia di VA sia dalla Legge di Bilancio 2024 sia dal Decreto Anticipi.
In particolare, Assonime esamina:
-le misure di contrasto dell’evasione e delle frodi realizzabili attraverso l’attribuzione del numero di partita IVA o attraverso l’importazione di veicoli dalla Repubblica di San Marino o dalla Città del Vaticano;
-la riduzione della soglia di valore entro la quale non è ammesso lo sgravio dell’IVA riconosciuto ai viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea;
-gli interventi sulle aliquote ridotte e sull’ambito di applicazione dell’esenzione per le prestazioni mediche costituite da interventi di chirurgia estetica.
La Legge di Blancio 2024, tra l’altro, chiarisce che il divieto di compensazione orizzontale previsto per i casi di cessazione della partita IVA conseguente a provvedimento notificato ai sensi del comma 15-bis dell’art. 35 del d.p.r. n. 633, opera anche nei casi in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia emesso ai sensi del comma 15-bis.1, quindi anche quando il provvedimento è dovuto dall’effettuazione di specifiche analisi del rischio da parte dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre la Legge di Bilancio 2024 contrasta le frodi realizzate da soggetti di imposta operanti nel settore del commercio dei mezzi di trasporto provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, estendendo a tali operazioni di importazione la normativa prevista, per i veicoli provenienti da Paesi dell’Unione europea. Così si vogliono contrastare le frodi carosello.
In tema di cessioni di beni, la legge di bilancio 2024 estende l’ambito di applicazione dello sgravio dell’IVA riconosciuto ai soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, attraverso la riduzione della soglia minima al di sotto della quale tale sgravio non è ammesso.
Infatti, la soglia, che precedentemente era stabilita in euro 154,94, comprensiva dell’IVA è stata ridotta a euro 70, a decorrere dal 1° febbraio.
La Legge di Bilancio 2024, tra i vari interventi, ha previsto l’abrogazione dei numeri 1-quinquies e 1-sexies della Tabella A, Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, i quali assoggettavano all’aliquota IVA del 5 per cento:
– determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile (assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
– il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
– le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
– i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Altra nuova normativa esaminata da Assonime concerne quanto previsto in sede di conversione del “decreto anticipi” con cui è stato chiarito in quali limiti le prestazioni di chirurgia estetica possono fruire dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 n. 18 del d.p.r. n. 633 del 1972 per le prestazioni sanitarie diagnosi, cura e di riabilitazione della persona.