Legge di Bilancio 2024: tutte le novità fiscali

Sul versante fiscale, la legge di Bilancio 2024 (atto Camera 1627) contiene alcune importanti disposizioni riguardo alla tassazione sia delle persone fisiche che delle imprese.

Per le persone fisiche, giusto per citarne alcune, le novità interessano sia i lavoratori dipendenti con modifiche alla disciplina dei fringe benefits sia i contribuenti che affittano immobili per brevi periodi che si vedono aumentare l’aliquota di tassazione al 26%, eccetto il primo immobile affittato che sconta ancora l’imposta sostitutiva del 21%.

Le imprese, invece, sono interessate da norme sulla rivalutazione dei beni, sull’adeguamento delle esistenze iniziali, sulla participation exempition.

Non mancano, poi, importanti modifiche alla disciplina sulle compensazioni e al superbonus che non incassa alcuna proroga, ma viene rivisto con una stringente disciplina sui controlli e sulle cessioni degli immobili sui quali sono stati effettuati lavori agevolati.

In sintesi, queste sono le più importanti misure fiscali.

Fringe benefits

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, si introduce una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime ma già più volte recentemente modificata – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).

Il regime transitorio più favorevole consiste:

– nell’elevamento del limite di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;

– nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Inoltre, la nuova disposizione si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

Detassazione premi di risultato

Così come accaduto per il 2023, anche per il 2024 viene prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Sugar e plastic tax

Si posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020.

Aliquote IVA

Si riporta al 10% l’aliquota IVA sui prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (nel 2023 soggetti all’aliquota IVA al 5%), nonché su alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e sui pannolini per bambini.

Inoltre, si ripristina l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5% dalla legge di bilancio per il 2023.

Infine, l’aliquota del 10% la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, si applica anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Accise sui tabacchi

Si innalzano taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Si tratta in particolare dei seguenti oneri:

– gli importi previsti per calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati

– l’importo dell’accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette;

– l’importo dell’onere fiscale minimo sulle sigarette;

– l’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione;

– l’imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

Differimento delle quote di eccedenza deducibili derivanti da perdite su crediti bancari e assicurativi

Si differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.

In particolare, si prevede:

– il differimento della deduzione della quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo;

– analogamente, il differimento della deduzione di una quota pari al 3%, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

Rivalutazione plus/minusvalenze e terreni e partecipazioni

Si estendono le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali beni, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.

Participation exemption

Si estende la disciplina della participation exemption – ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri del’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Cedolare secca sulle locazioni brevi

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica con l’aliquota del 26% (fino al 31 dicembre 2023 era 21%).

È confermata l’aliquota ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Inoltre, nel caso in cui la locazione avviene per il tramite di intermediari o piattaforme telematiche, questi ultimi devono applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 21%.

Infine, se i corrispettivi sono incassati da soggetti non residenti, se questi sono in possesso di stabile organizzazione in Italia o in uno Stato membro UE allora gli adempimenti sono a carico della stabile organizzazione.

Se invece sono privi di stabile organizzazione occorre nominare un rappresentante fiscale.

Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili

Vengono fatti rientrare tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

A tali plusvalenze si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26%.

Leggi anche

Inoltre, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura:

– nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi;

– nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, si tiene conto del 50% di tali spese.

Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato come sopra indicato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le nuove norme si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Interpretazione autentica esenzione IMU sugli immobili enti non commerciali

L’esenzione IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali vale anche per gli immobili concessi in comodato a un ente non commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività esenti come previste dall’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali.
Ai fini dell’esenzione, gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Approvazione delibere IMU

Limitatamente all’anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023.

Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite come detto sopra, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.

L’eventuale differenza positiva tra l’IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 30 novembre 2023 e quella versata entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024.

Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

A decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini per la pubblicazione delle delibere del 14 ottobre e del 28 ottobre scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori UE

Si modifica da 300.000 lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, che possono essere effettuate senza il pagamento dell’IVA.

Adeguamento esistenze iniziali imprese che non adottano gli IAS/IFRS

Viene previsto l’adeguamento delle esistenze iniziali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.

A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

In caso di eliminazione dei valori l’adeguamento comporta:

– il pagamento dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

– il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla punto precedente ed il valore eliminato.

In caso di adeguamento effettuato con la procedura di iscrizione di valori deve essere versata una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Controlli sugli immobili sui quali sono stati effettuati lavori con il superbonus

L’Agenzia delle Entrate verificherà, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione per invitare il contribuente a presentare la variazione catastale.

Ritenute su bonifici e provvigioni

Dal 1° marzo 2024, passa dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applicherà anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

IVIE e IVAFE

A partire dal 1° gennaio 2024:

– l’aliquota ordinaria dell’IVIE passerà dall’attuale 0,76 all’1,06 per cento;

– l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Quindi, mentre per l’IVIE l’aumento è generalizzato e, quindi, si applica su tutti gli immobili che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, per l’IVAFE la nuova aliquota maggiorata colpirà solo determinate attività finanziarie, ovvero quelle detenute in territori che si prestano maggiormente ad operazioni di elusione fiscale.

Modifiche al TUIR

Con effetto dal 1° gennaio 2024:

– la norma secondo cui ai fini delle imposte sui redditi, gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso (art. 9, c. 5, D.P.R. n. 917/1986), ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente;

– rientrano tra i redditi diversi oltre a quelli relativi all’usufrutto anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù);

– le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi vengono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione, venendo meno l’attuale riferimento al 25% del corrispettivo della cessione in mancanza di documentazione.

Immatricolazione autoveicoli della Città del Vaticano e di San Marino

Si estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea.

In particolare, si applicano gli obblighi di:

– trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna;

– verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24 Elementi identificativi (F24 ELIDE).

Limiti alle compensazioni

Con effetto dal 1° luglio 2024:

– si sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

– per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, a partire dal 1° luglio 2024, sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.

Tale esclusione cesserà solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse.

Inoltre, in questi casi si applicheranno le regole secondo cui:

– l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, comma 49-ter, D.L. n. 223/2006);
– qualora, in esito all’attività di controllo di cui al punto precedente, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto (art. 37, comma 49-quater, D.L. n. 223/2006).

Compensazione crediti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL

Dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL occorrerà utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, potrà essere effettuata:

– dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

– dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

– dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

Compensazioni per le partite IVA cessate d’ufficio

Il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti viene previsto non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA (come accade attualmente), ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Cooperazione applicativa e informatica per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo

Si riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.

Fatture per acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici

Con la legge di Bilancio viene prevista l’esclusione dell’obbligo di indicare il Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, nonché per le fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, nell’ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione.

Sarà cura delle Amministrazioni pubbliche titolari delle misure, impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte