Lettere di compliance ai forfetari: una proroga che sa di bocciatura

Dopo l’ondata di critiche scaturite dall’invio di migliaia e migliaia di comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla mancata compilazione del quadro RS da parte dei contribuenti forfetari, l’Esecutivo è corso ai ripari, introducendo, nel decreto Proroghe, una disposizione che prevede la proroga al 30 novembre 2024 del termine per gli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti in regime forfetario relativi al periodo d’imposta 2021.

In buona sostanza, si concede più tempo ai contribuenti per valutare l’invio di una dichiarazione integrativa per l’anno 2021 con l’indicazione degli elementi informativi richiesti nei righi da RS371 a RS381 del quadro RS.

In realtà più che una proroga, la disposizione in commento assume il sapore di una vera e propria “bocciatura” dell’ennesimo invio a pioggia di comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Oneri documentali richiesti ai contribuenti: cosa prevede la delega fiscale?

Rinviando il tutto al 30 novembre 2024 il Governo lancia, infatti, una sorta di sfida all’Amministrazione finanziaria. Se entro tale data verrà infatti attuata la parte della delega fiscale contenuta nella legge n. 111/2023 che prevede la revisione degli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti, le tipologie di comunicazioni come quelle in oggetto saranno ritenute, in massima parte, illegittime.
Secondo l’art. 2 della legge n. 111/2023 infatti, dovranno essere ridotti gli oneri documentali richiesti ai contribuenti, anche mediante il “rafforzamento del divieto”, per l’Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso.

Da notare la curiosa espressione utilizzata dal legislatore (rafforzamento del divieto), chiara testimonianza che tale divieto esisterebbe già ma l’Amministrazione finanziaria, unica destinataria del precetto normativo in commento, lo disattende sistematicamente.

Dati già nella disponibilità del fisco

Ora, scorrendo le informazioni richieste ai contribuenti forfetari nel quadro RS e nelle missive ricevute nei giorni scorsi, appare del tutto evidente come, nella maggioranza dei casi ciò che deve essere indicato è già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

Nell’era della fatturazione elettronica, dei corrispettivi telematici e della famigerata “interoperabilitàdelle banche dati a disposizione del fisco, appare davvero strano pensare che debba essere il contribuente ad indicare, ad esempio, se nell’esercizio della propria attività imprenditoriale usa dei mezzi di trasporto o altri tipi di veicoli.

Lo stesso dicasi per l’obbligo di indicare il codice fiscale del percettore e il reddito erogato dall’imprenditore in regime forfetario, sui quali non è stata operata la ritenuta alla fonte in applicazione delle regole previste dal regime di cui alla legge n. 190/2014. Si tratta di informazioni che nella maggioranza dei casi sono già nella banca data fatture integrate, a disposizione sia dell’Agenzia delle Entrate sia della Guardia di finanza.

Il coordinamento con il nuovo concordato preventivo biennale

La proroga al 30 novembre 2024 predisposta dal decreto Proroghe ha comunque anche un’altra finalità. Si tratta di coordinare le esigenze informative attualmente previste per i contribuenti forfetari con il nuovo concordato preventivo biennale disciplinato dall’art. 17 della delega fiscale, al quale saranno ammessi anche i contribuenti appartenenti a tale regime ad imposta sostitutiva.

Qual è il contenuto delle lettere di compliance?

Ma torniamo al contenuto delle lettere di compliance ricevute per l’annualità 2021 dai contribuenti forfetari, per fare qualche ulteriore riflessione.

In primo luogo, occorre premettere che nelle stesse non è indicato alcun termine entro il quale il contribuente, qualora ritenesse necessario aderire alle richieste dell’ufficio, debba predisporre ed inviare la relativa dichiarazione integrativa contenente gli elementi informativi mancanti del quadro RS.

Nella missiva l’Agenzia precisa infatti che, nel caso in cui il contribuente ritenga corretta la segnalazione ricevuta, può regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando delle sanzioni ridotte per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Ma la lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate approfitta anche per ricordare al contribuente di non commettere lo stesso tipo di errore – mancata o incompleta indicazione degli elementi informativi richiesti nel quadro RS – nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta 2022 il cui termine di presentazione telematica è in scadenza con il 30 novembre 2023.

Una sorta di pro-memoria in vista dell’imminente scadenza per l’invio del modello Redditi 2023.

Nelle istruzioni al modello Redditi, nella parte relativa agli obblighi informativi dei contribuenti forfetari, l’Agenzia delle Entrate precisa che tale prospetto deve essere compilato al fine di fornire all’Amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori, richiesti dai commi 69 e 73 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014.

Nel comma 69 è infatti previsto l’obbligo di indicazione del codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi (righi RS371-RS373 colonne 1 e 2); nel comma 73 si prevede invece che con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva i modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta. Tali obblighi informativi, continua la disposizione in commento, sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Quest’ultima parte del comma 73 è stata introdotta dall’art. 6-bis del D.L. n. 34/2019, al fine di ridurre al minimo tali obblighi informativi a carico dei contribuenti forfetari.

Alla luce delle disposizioni contenute nella legge delega di riforma del sistema fiscale sopra ricordate appare abbastanza ovvio che molte delle informazioni richieste nel prospetto saranno duplicazioni di dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Questo è il prospetto del quadro RS presente nel modello Redditi 2022 delle persone fisiche.

QuadroRS

Come si può notare per gli esercenti l’attività d’impresa vengono richieste informazioni relative alle principali componenti di costo (materie prime, godimento beni, carburante per autotrazione). Informazioni che devono essere ricavate dal contribuente in maniera extra contabile non essendo i forfetari obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Per gli esercenti l’attività di lavoro autonomo le informazioni richieste, oltre ai percettori di redditi (righi RS371-RS373), sono riferite ai c.d. consumi ovvero all’ammontare delle spese per i servizi telefonici, compresi quelli accessori, per i consumi di energia elettrica e per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Si tratta di un prospetto destinato a scomparire o a essere ulteriormente ridimensionato alla luce delle novità previste nella legge delega.

Nel frattempo, in attesa dell’ufficialità della proroga al 30 novembre 2024 per la risposta alle lettere di compliance, i contribuenti avranno qualche elemento in più per compilare il prospetto in questione per l’anno 2022.

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